Cassazione Civile, Ordinanza n. 07370/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da un conflitto su una porzione di terreno annessa a un immobile sito in Comune di Castel di Casio. I proprietari dell'immobile hanno convenuto in giudizio i vicini per ottenere l'accertamento del loro diritto di proprietà sulla porzione di fondo, la restituzione dell'area e la rimozione della recinzione realizzata dai convenuti. I convenuti hanno resistito deducendo, in via riconvenzionale, di aver acquistato il terreno in forza di una scrittura privata di permuta del 12 settembre 1962 e, in subordine, di averlo usucapito. Il Tribunale ha accolto la domanda di rivendica; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo la scrittura un semplice minuta/puntuazione priva di vincolo definitivo, inidonea al trasferimento immobiliare e non trascritta, e ha escluso l'usucapione per difetto di prova del possesso utile e dell'animus possidendi. In cassazione il soccombente ha dedotto, con un unico complesso di censure, violazione di varie norme civilistiche e omesso esame di fatti decisivi: ha sostenuto che la scrittura del 1962 fosse una valida permuta, che fosse comunque ammissibile la permuta di cosa altrui con effetto traslativo al successivo acquisto della cosa da parte dei promittenti, che la domanda andasse in realtà qualificata diversamente dalla rivendica, e che non fosse stato assolto l'onere della prova della proprietà da parte degli attori; inoltre ha contestato il mancato rilievo delle prove testimoniali e documentali che, a suo dire, dimostravano l'esistenza pregressa della recinzione e l'usucapione del fondo, nonché l'erronea valorizzazione di una richiesta di rogito come riconoscimento dell'altrui proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito: sia la qualificazione della scrittura del 1962 come minuta o puntuazione sia l'esclusione dell'usucapione erano state decise con motivazione congrua dai giudici di merito, e il ricorso si limitava a contrapporre una diversa lettura degli stessi elementi istruttori. Quanto ai motivi fondati sull'omesso esame di fatti decisivi, la Corte ha rilevato che, essendo il giudizio di appello soggetto alla disciplina della doppia conforme, il ricorrente non aveva indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, con conseguente preclusione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Suprema Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1325 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della validità del negozio, ma non decisivo perché la Corte ha ritenuto la censura inammissibile come mera diversa interpretazione del documento
art. 1337 c.c.
richiamato per delimitare la fase delle trattative e la sola eventuale responsabilità precontrattuale in assenza di un vincolo contrattuale definitivo
art. 1339 c.c.
richiamato dal ricorrente, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte
art. 1374 c.c.
richiamato dal ricorrente, senza incidere sull'esito del giudizio
art. 1474 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della permuta, ma non accolto
art. 1478 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'effetto traslativo della permuta di cosa altrui al momento del successivo acquisto del bene
art. 1552 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di permuta
art. 1555 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di permuta
art. 948 c.c.
richiamato per l'azione di rivendicazione e il relativo onere probatorio del proprietario
art. 1140 c.c.
richiamato in tema di possesso e usucapione
art. 1146 c.c.
richiamato in tema di successione nel possesso ai fini dell'usucapione
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, poi applicata nel contesto della rivendica e dell'usucapione
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la doglianza mirava a una rivalutazione del merito
art. 1158 c.c.
richiamato per l'usucapione ultraventennale, esclusa per difetto di prova del possesso utile
art. 2944 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione all'animus possidendi e al presunto riconoscimento dell'altrui proprietà
art. 348-ter c.p.c.
in caso di doppia conforme, per dedurre validamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito
art. 360 c.p.c.
la Corte ribadisce che la qualificazione e interpretazione di un negozio non è censurabile se il motivo si risolve in una diversa lettura dei fatti; il vizio di omesso esame è precluso dalla doppia conforme se non sono indicate le differenze tra le decisioni di merito
art. 1362 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico dei contratti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava solo a sostituire una diversa interpretazione
art. 1350 c.c.
richiamato per affermare la necessaria forma scritta per il trasferimento di diritti reali immobiliari
art. 2643 c.c.
richiamato con riferimento alla trascrizione per l'opponibilità ai terzi
art. 115 c.p.c.
richiamato indirettamente anche nella parte in cui si denuncia l'errore processuale nell'apprezzamento delle prove
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La qualificazione di una scrittura privata come contratto definitivo, minuta o puntuazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito limitarsi a proporre una diversa lettura del documento, occorrendo dedurre una vera violazione dei canoni ermeneutici o l'omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando il giudizio di appello è definito con 'doppia conforme', il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
- Nel giudizio di rivendica, l'attore deve provare il proprio diritto di proprietà; tuttavia, se il convenuto contesta il titolo dell'attore e a sua volta deduce un acquisto derivativo o usucapivo, la valutazione dell'onere probatorio va compiuta in concreto in relazione alle rispettive allegazioni e prove.
- La prova dell'usucapione richiede l'accertamento del possesso utile, del corpus e dell'animus possidendi, e tale accertamento è rimesso al giudice di merito; la cassazione non può sostituire la propria valutazione alle risultanze istruttorie già esaminate.
- La valutazione delle prove testimoniali e documentali, del loro attendibilità e del peso relativo da attribuire alle diverse risultanze istruttorie rientra nell'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, salvo carenze motivazionali nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
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