Sentenza n. 3599/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di avvocato - sessione 2024 - per il Distretto di Corte di Appello di Roma comunicato a mezzo PEC in data 10/4/2025; - del verbale della seduta del 4/2/2025 della sottocommissione n. 7 istituita presso la Corte di Appello di Milano, relativamente al giudizio espresso in ordine al solo elaborato di diritto civile contenuto nella busta n. 523, redatto dal ricorrente, nel corso della prova di esame per l'abilitazione alla professione forense nella sessione 2024 per il Distretto della Corte di Appello di Roma; - di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione forense, unitamente al verbale di correzione dell'elaborato di diritto civile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la valutazione insufficiente del proprio elaborato di diritto civile e la conseguente non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense, sessione 2024. Ha dedotto l'omessa e insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 46, comma 5, l. 247/2012, sostenendo che il compito non contenesse annotazioni o segni idonei a rendere comprensibile il giudizio della Commissione e che, considerate le peculiari modalità della sessione 2024, non fosse sufficiente il solo voto numerico. Ha inoltre dedotto violazione dell'art. 97 Cost., dei principi di trasparenza e imparzialità, manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza e difetto di motivazione, contestando nel merito l'insufficienza attribuita a un elaborato ritenuto privo di difetti. Ha infine censurato i tempi asseritamente troppo brevi dedicati alla correzione degli elaborati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla motivazione, ha ritenuto applicabile alla sessione 2024 il regime transitorio previsto dall'art. 49 l. 247/2012, prorogato dall'art. 10, comma 2-ter, d.l. 202/2024, convertito dalla l. 15/2025, con conseguente applicazione delle disposizioni previgenti di cui ai r.d. 1578/1933 e r.d. 37/1934, anziché dell'art. 46 l. 247/2012 invocato dal ricorrente. Ha richiamato l'orientamento consolidato dell'Adunanza plenaria n. 7/2017 e della Corte costituzionale n. 175/2011, secondo cui il voto numerico, inserito nel quadro dei criteri generali di valutazione, è idoneo a esprimere la motivazione del giudizio di sufficienza o insufficienza. Il mutamento delle modalità di svolgimento della sessione 2024 non è stato ritenuto idoneo a superare tale principio. Quanto alla contestazione del merito della valutazione, il TAR ha affermato che il giudizio della Commissione costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza. Tali vizi non sono stati dimostrati: l'elaborato non approfondiva adeguatamente la responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori e trattava sinteticamente il danno patrimoniale e non patrimoniale, elementi coerenti con il criterio della dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti pertinenti. Il rilievo di tali carenze non è stato considerato sostitutivo della valutazione amministrativa, ma espressione di un sindacato di legittimità non sostitutivo. Anche la censura sui tempi di correzione è stata respinta, poiché i tempi dedicati dalle commissioni esaminatrici non sono normalmente sindacabili, non essendo possibile ricavare dal computo medio per seduta una concreta disparità o insufficienza di esame del singolo elaborato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 46, comma 5, l. 247/2012
Il TAR ha ritenuto che la disposizione non fosse applicabile alla sessione esaminata, in ragione del regime transitorio previsto dall'art. 49 l. 247/2012.
art. 49 l. 247/2012
per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti
La norma transitoria mantiene applicabili alle sessioni interessate le modalità di svolgimento e correzione previste dalla disciplina previgente.
art. 10, comma 2-ter, d.l. 202/2024, convertito dalla l. 15/2025
La disposizione è richiamata quale ultima proroga del regime transitorio previsto dall'art. 49 l. 247/2012.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione dei giudizi della Commissione può essere soddisfatto dal voto numerico, se inserito nel quadro di criteri generali di valutazione predeterminati.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'utilizzo del voto numerico quale modalità standardizzata e immediatamente percepibile di motivazione.
r.d. 27 novembre 1933, n. 1578
La disciplina previgente è stata ritenuta applicabile alle modalità di effettuazione dell'esame e alla correzione degli elaborati.
r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
La disciplina previgente è stata ritenuta applicabile alle modalità di effettuazione dell'esame e alla correzione degli elaborati.
Massime di principio
- Nelle sessioni dell'esame di abilitazione forense soggette al regime transitorio dell'art. 49 l. 247/2012, le modalità di svolgimento e correzione restano disciplinate dalla normativa previgente, anche quando le prove siano organizzate secondo modalità temporaneamente diverse da quelle ordinarie della legge professionale.
- Il voto numerico attribuito a un elaborato dell'esame di abilitazione forense, se espresso nell'ambito di criteri generali di valutazione predeterminati, è idoneo a soddisfare l'obbligo di motivazione e non richiede, di regola, annotazioni o spiegazioni discorsive ulteriori.
- Il giudizio della commissione esaminatrice costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere annullato solo in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- La mera prospettazione di carenze nell'elaborato non dimostra l'illegittimità del giudizio tecnico quando tali carenze siano coerenti con i criteri di valutazione adottati dalla commissione.
- I tempi medi di correzione degli elaborati, calcolati dividendo la durata della seduta per il numero dei candidati o degli elaborati, non sono di per sé sindacabili, se non viene dimostrato che abbiano concretamente inciso sulla valutazione del singolo candidato.
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