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Sentenza

Sentenza n. 4527/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2544/2025 del Tribunale di Milano

Giustizia amministrativa202505007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'eseguire la sentenza n. 2544/2025 del Tribunale di Milano, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, notificata via PEC al Ministero il 17 giugno 2025 e passata in giudicato, deducendo che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato il pagamento, neppure parziale. Ha domandato l'ordine di erogazione di 500 euro tramite Carta Docente, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese, con distrazione dei compensi in favore del difensore antistatario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'esecuzione del credito: ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che non risultavano pagamenti. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né fornito indicazioni sull'esecuzione. È stata quindi dichiarata l'inottemperanza ed è stato ordinato al Ministero di pagare integralmente entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura della ricorrente. È stata respinta la richiesta di distrazione dei compensi in favore del difensore antistatario, perché non parte del giudizio; le spese sono state compensate per soccombenza reciproca, salvo il rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore che lo aveva anticipato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è dunque fondato in parte qua, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe con riguardo all’attribuzione della carta del docente.

    L'azione di ottemperanza consente di accertare l'inadempimento dell'amministrazione al titolo giudiziale e di ordinare l'esecuzione del pagamento dovuto, anche mediante la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Prima di agire per l'ottemperanza di un titolo di condanna al pagamento nei confronti di una pubblica amministrazione, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato, in assenza di pagamenti anche parziali, giustifica la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di pagamento entro un termine assegnato dal giudice.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, indicando il termine entro cui questi dovrà compiere gli atti necessari al pagamento.
  • La distrazione dei compensi in favore del difensore antistatario non può essere disposta quando il difensore non è parte del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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