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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2363/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 949.040,00 ex art. 321 c.2 c.p.p. contestando la qualificazione come "rifiuti" dei SOA3 trattati (sosteneva fossero sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis TUA e del Reg. CE n.1069/2009), la qualificazione del digestato prodotto, la sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo del reato ex art. 452-quaterdecies c.p., la corretta quantificazione del profitto confiscabile (compresa la considerazione di costi e risparmi di spesa) e, infine, la mancata autonomia motivazionale del Tribunale (presunti passaggi "copiati" da altre decisioni). Furono dedotti cinque motivi di ricorso sotto il profilo di violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi proposti (in particolare primo, secondo, terzo, quarto e quinto) ritenendo che le censure attengono a valutazioni di merito e alla motivazione del Tribunale che non sono sindacabili in questa sede salvo vizio di legge o mancanza/palese apparente motivazione. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso; ha posto a carico della ricorrente le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e il pagamento della somma di euro 3.000 in favore dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla competenza del Tribunale del riesame per il provvedimento impugnato; non oggetto di autonoma interpretazione dalla Corte.

  • art. 321 comma 2 cod. proc. pen.

    Base normativa per il sequestro preventivo disposto; la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza dei presupposti del sequestro sia questione di merito non riesaminabile in cassazione se motivazione presente e coerente.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato nel quadro delle imputazioni; la Corte non ha riformato le valutazioni di merito ad essa collegate.

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Norma penale contestata (gestione illecita rifiuti ecc.); la Corte ha osservato che, ai fini del sequestro preventivo, è sufficiente il fumus commissi delicti e che la valutazione degli indizi rimane riservata ai giudici di merito, salvo evidente assenza dell'elemento soggettivo emergente "ictu oculi".

  • art. 184-bis TUA (D.lgs. 152/2006)

    Norma invocata dalla difesa per la qualificazione di SOA3 come sottoprodotto; la Corte ha rilevato che la determinazione della natura giuridica del materiale (rifiuto vs sottoprodotto) comporta accertamenti di fatto non sindacabili in Cassazione se correttamente motivati in sede di merito.

  • Regolamento CE n. 1069/2009

    Citato dalla difesa per consentire l'uso di sottoprodotti animali in biogas; la Corte non ha operato una nuova qualificazione sulla base di tale regolamento, ritenendo la questione prevalente di fatto.

  • Direttiva 2008/98/CE (art. 2)

    Richiamata nella discussione sul confine tra rifiuto e sottoprodotto; la Corte ha confermato che tali questioni tecniche richiedono valutazione di merito.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Dispositivi di raggruppamento dei motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi secondo i limiti indicati da questa norma e giurisprudenza collegata.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per mancanza/apparenza della motivazione, richiamando il contenuto dell'art. 325 come criterio di ammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'addebito delle spese processuali alla parte soccombente; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 allo Stato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è molto limitato: ammissibile per violazione di legge o per mancanza/manifestò apparente della motivazione, ma non per semplice riconsiderazione delle prove o della valutazione di merito.
  • La qualificazione tecnica di materiali come "rifiuto" o "sottoprodotto" dipende da accertamenti fattuali e tecnici che, salvo palese error tecnico-normativo o mancanza assoluta di motivazione, sono valutazioni dei giudici di merito non riesaminabili in Cassazione.
  • Ai fini del sequestro preventivo è sufficiente la presenza del fumus commissi delicti (astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie penale): la Corte verifica la compatibilità tra fatti e norma, ma non decide la responsabilità definitiva.
  • L'elemento soggettivo del reato può essere rilevato in sede cautelare solo se risulta escluso "ictu oculi"; altrimenti la questione è rimessa alla valutazione di merito.
  • Le contestazioni sulla quantificazione del profitto confiscabile coinvolgono spesso accertamenti contabili e di merito (valutazione di costi, ricavi e risparmi) che la Cassazione non riforma se non per specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali gravi.

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