Sentenza n. 148/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - della nota del Comune di Terracina n. 19977 del 13 marzo 2025; - di ogni altro atto antecedente o conseguenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ed in particolare, delle note del Comune di Terracina n. 78401 dell’8 novembre 2024 e n. 16835 del 3 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione di una recinzione con muretto, rete metallica e cancelli, fondato sull'art. 3 del PRG comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo, con il primo motivo, eccesso di potere e erronea applicazione della disciplina urbanistica. In particolare, ha sostenuto che il divieto previsto dall'art. 3 del PRG riguardasse gli edifici esistenti e non nuove opere quali la recinzione; che la scadenza del termine di efficacia del PPE avesse fatto venir meno il vincolo espropriativo e impedisse di configurare un vincolo conformativo idoneo a precludere indefinitamente ogni attività edificatoria; e che l'art. 12 delle NTA del PPE consentisse espressamente recinzioni prospicienti strade pubbliche, private o zone a verde pubblico, mediante muretto di 60 cm e sovrastante inferriata o rete non superiore a 1,20 m. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità, ritenendo eccessivo il sacrificio imposto al diritto di proprietà e allo ius excludendi alios. Il Comune ha sostenuto che l'inefficacia del PPE avesse inciso soltanto sul vincolo espropriativo, lasciando ferma la disciplina conformativa; che l'intervento, per dimensioni e materiali, richiedesse il permesso di costruire; che l'art. 12 delle NTA fosse riferibile alle sole zone residenziali; e che fosse stata prospettata al ricorrente una recinzione realizzabile senza permesso, mediante sola rete metallica.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto dirimente l'interpretazione dell'art. 12 delle NTA del PPE, rubricato "Recinzioni", secondo cui le recinzioni prospicienti strade pubbliche o private e zone a destinazione pubblica devono essere realizzate con muretto alto 60 cm e sovrastante inferriata non superiore a 1,20 m. Tale disposizione è stata qualificata come prescrizione di zona conformativa, destinata a restare efficace anche dopo la scadenza del termine di esecuzione del PPE ai sensi dell'art. 17, comma 1, l. n. 1150/1942. Inoltre, trattandosi di disciplina specifica sulle recinzioni, essa prevale, per il principio di specialità, sulla limitazione generale dell'art. 3 del PRG. La collocazione dell'art. 12 nel Titolo III del PPE, recante "Norme Generali", e l'assenza di una limitazione testuale alle sole zone residenziali escludono l'interpretazione restrittiva sostenuta dal Comune. Poiché l'intervento riguardava esclusivamente una recinzione di proprietà privata prospiciente una zona a verde pubblico e rispettava le dimensioni previste dall'art. 12, il diniego, fondato sull'art. 3 del PRG anziché sulla disposizione speciale del PPE, è illegittimo. Il secondo motivo, relativo alla proporzionalità, è stato assorbito in applicazione del principio della ragione più liquida. Il diniego è stato annullato; il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre oneri di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 PRG comunale
Gli edifici ricadenti in zona destinata a verde pubblico, a servizi o ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico non potranno essere modificati nelle consistenze attuali né potranno subire trasformazioni od opere di manutenzione straordinaria sino all’approvazione del P.P. nella cui sede verrà valutata l’entità delle demolizioni
Previsione generale ritenuta non applicabile alla recinzione oggetto dell'istanza, in quanto la disciplina specifica dell'art. 12 delle NTA del PPE prevale su di essa.
art. 12 NTA del PPE
le recinzioni prospicienti le strade pubbliche e private e le zone a destinazione pubblica dovranno essere realizzate con muretto altro cm. 60 e sovrastante inferriata non superiore a ml. 1,20
Prescrizione di zona specifica e conformativa, applicabile alle recinzioni prospicienti zone a destinazione pubblica, prevalente per specialità sulla disciplina generale dell'art. 3 del PRG e rimasta efficace nonostante la scadenza del termine di esecuzione del PPE.
art. 17, comma 1, l. n. 1150/1942
Richiamato quale fondamento della permanenza delle prescrizioni conformative del PPE anche dopo la scadenza del termine stabilito per la sua esecuzione.
Ad. Plen. n. 5/2015
Richiamata per il principio della ragione più liquida, in base al quale l'accoglimento del primo motivo ha consentito di assorbire l'esame del secondo motivo.
Massime di principio
- Le prescrizioni urbanistiche conformative contenute in un piano particolareggiato possono conservare efficacia e carattere vincolante anche dopo la scadenza del termine previsto per l'esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 17, comma 1, l. n. 1150/1942.
- Una disposizione pianificatoria specificamente dedicata alle recinzioni costituisce disciplina speciale rispetto a una previsione generale che vieti o limiti gli interventi sugli edifici o sugli immobili della zona; pertanto, la disposizione speciale prevale secondo il principio di specialità.
- Una prescrizione sulle recinzioni, collocata tra le norme generali del piano particolareggiato e non limitata testualmente alle sole aree residenziali, non può essere interpretata dall'amministrazione come riferita esclusivamente a tali aree.
- Il diniego edilizio è illegittimo quando applica una previsione urbanistica generale e restrittiva ignorando una disciplina speciale vigente che consente espressamente l'intervento richiesto e quando l'intervento rispetta le caratteristiche dimensionali e materiali stabilite da quest'ultima.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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