Cassazione Civile, Ordinanza n. 20184/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente contro la comunicazione di decadenza. Ha inoltre condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità, compensando quelle dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la decadenza dal beneficio del credito d'imposta ex art. 8 L. 388/2000 per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. La società aveva ottenuto in primo grado e in appello l'annullamento della comunicazione di scarto del modello CVS, con cui il Centro Operativo di Pescara aveva dichiarato la decadenza dal beneficio per il mancato invio della comunicazione telematica entro il termine previsto dall'art. 62 L. 289/2002. La CTR aveva ritenuto illegittimo il termine fissato dal Direttore dell'Agenzia, perché non rispettoso del termine minimo di 60 giorni dell'art. 3 L. 212/2000. L'Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L. 388/2000, dell'art. 62 L. 289/2002 e dell'art. 3 L. 212/2000, sostenendo che: il termine del 28 febbraio 2003 era previsto da fonte legislativa, era stato reso conoscibile con sufficiente anticipo (107 giorni), e l'omesso invio del modello CVS comportava comunque decadenza dal beneficio, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 8 L. 23 dicembre 2000, n. 388
Il credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa successiva; l'agevolazione può andare perduta per mancata comunicazione telematica nei termini.
art. 62 L. 27 dicembre 2002, n. 289
Prevede, a pena di decadenza, l'obbligo di comunicare all'Agenzia dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, entro il termine fissato dalla legge.
art. 3 L. 27 luglio 2000, n. 212
La previsione del termine minimo di 60 giorni per gli adempimenti del contribuente non consente la disapplicazione di una norma tributaria successiva di fonte legislativa; la sua violazione integra una normale successione di leggi nel tempo e non un vizio costituzionale immediatamente rilevante.
art. 1 d.l. 253/2002
Ha introdotto il termine per l'invio del modello CVS; la Corte valorizza il fatto che la scadenza fosse conosciuta con adeguato anticipo rispetto al 28 febbraio 2003.
art. 384 c.p.c.
Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nei benefici fiscali subordinati a comunicazione telematica entro un termine fissato dalla legge, l'omesso invio della comunicazione nei termini comporta la decadenza dall'agevolazione anche se il contribuente abbia già realizzato l'investimento richiesto.
- Il termine legale per adempiere un onere di comunicazione fiscale non può essere disapplicato in base allo Statuto del contribuente quando la disciplina successiva sia di fonte legislativa e il contribuente abbia avuto conoscibilità della scadenza con congruo anticipo.
- Le disposizioni dello Statuto del contribuente, pur espressive di principi generali dell'ordinamento tributario, non hanno rango sovraordinato alla legge ordinaria e non possono essere invocate come parametro per disapplicare una norma tributaria successiva in contrasto con esse.
- Quando la controversia è definita sulla sola base dell'interpretazione della disciplina applicabile e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
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