Cassazione Penale, Sentenza n. 19969/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per concorso esterno nell'associazione camorristica Clan Mallardo. L'accusa sosteneva che, mediante la gestione e la commercializzazione del caffè a marchio Seddio e i rapporti commerciali con il grossista GI.CA. riconducibile ai fratelli D'Alterio, i fratelli Seddio avrebbero fornito un contributo concreto alla conservazione e al rafforzamento del clan, avendo continuato l'attività dopo il ritiro del padre Francesco Seddio (già condannato) e avendo beneficiato di rapporti privilegiati con la cosca. I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello denunciando, tra l'altro, carenza di prove e vizio di motivazione, uso eccessivo e non corroborato delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la natura meramente presuntiva delle deduzioni sulla responsabilità individuale, l'erronea ricostruzione dell'elemento soggettivo (dolo) e la mancata distinzione tra ordinarie prassi commerciali e agevolazioni mafiose.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso (con assorbimento degli altri) per grave carenza di motivazione e insufficienza degli elementi probatori in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi del concorso esterno. Ha sottolineato che non sono emersi elementi concreti e specifici idonei a dimostrare il contributo causale dei due fratelli alla conservazione o al rafforzamento del clan né la loro consapevolezza di asservire l'attività imprenditoriale agli scopi dell'organizzazione. È stata evidenziata l'impossibilità di ritenere decisivi gli indici richiamati dalla sentenza di merito (modalità ordinarie di dilazione dei pagamenti, presenza di assegni post-datati, rinvenimento di denaro in contanti) e la non idoneità, senza puntuali riscontri, di dichiarazioni rese in altro procedimento a fondare la responsabilità personale. Per tali ragioni la decisione impugnata è stata annullata nella parte che riguarda la responsabilità dei due imputati e la vicenda dovrà essere riesaminata dal giudice di merito con specifica valutazione delle posizioni individuali e, se necessario, nuovi approfondimenti istruttori (il testo indica la necessità di rivalutare la vicenda e le posizioni dei ricorrenti; dalla motivazione emerge l'annullamento della pronuncia impugnata con conseguente rinvio per nuovo esame).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma sul delitto di associazione di tipo mafioso è interpretata richiedendo, per il concorso esterno, un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario idoneo in via causale a conservare o rafforzare la capacità operativa dell'associazione; non è sufficiente l'elemento indiziario generico o la mera vicinanza familiare.
art. 110 cod. pen.
Richiamato come principio generale di concorso di persone nel reato: la Cassazione evidenzia che il concorso esterno ha caratteristiche peculiari che richiedono prova del contributo causale e del dolo specifico.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiesta corretta valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di testi e collaboratori; la Corte segnala che la motivazione di merito non ha adeguatamente applicato i criteri di verifica dell'attendibilità.
art. 238 cod. proc. pen.
Riguarda l'acquisizione di atti e dichiarazioni da altri procedimenti (procedimento "madre"); la Corte sottolinea che le propalazioni acquisite ex art.238 non possono sostituire, senza adeguati riscontri, un esame puntuale e individualizzante nel processo specifico.
Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005 (Mannino)
Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005
La sentenza richiamata definisce il concorso esterno e il principio della causalità: il contributo deve aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato; la Cassazione applica questi principi per esigere elementi concreti e specifici.
Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002 (Carnevale)
Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002
La giurisprudenza richiede che il dolo per il concorso esterno sia consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e della rilevanza causale della propria condotta; non basta il dolo eventuale o la mera accettazione del rischio.
Massime di principio
- Il concorso esterno in associazione mafiosa richiede prova di un contributo concreto, specifico e causalmente rilevante alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione; non è sufficiente la mera contiguità o il rapporto d'affari.
- La responsabilità individuale non può essere desunta da elementi indiziari generici o dalla semplice esistenza di rapporti familiari o commerciali con esponenti mafiosi.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia acquisite da altri procedimenti (art. 238 c.p.p.) richiedono, per essere valorizzate, riscontri e precisazioni specifiche nel giudizio in cui sono utilizzate; il richiamo al 'plurale' nelle dichiarazioni non sostituisce la prova individuale.
- Prassi commerciali ordinarie (dilazioni di pagamento, assegni post-datati, rapporti a credito) non sono automaticamente indici di collusione mafiosa se utilizzate anche con clienti estranei al circuito criminale.
- Il rinvenimento di denaro contante o anomalie contabili può far sorgere sospetti fiscali o indizi, ma non prova di per sé la compartecipazione ai profitti di un'organizzazione criminale senza elementi che colleghino quel denaro all'associazione.
- In presenza di decisioni conformi dei giudici di merito, la Cassazione verifica la completezza e la specificità della motivazione: l'al di là di ogni ragionevole dubbio impone che le affermazioni di responsabilità penale derivino da elementi concreti e individualizzati.
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