Sentenza n. 241/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento o dei provvedimenti, di estremi sconosciuti, con cui la Prefettura di Perugia ha individuato/autorizzato/attivato quale Centro di accoglienza straordinario (CAS), destinato a ospitare un massimo di 50 migranti richiedenti protezione internazionale, la struttura denominata “Da Elio Hotel Ristorante”, sita in Piegaro, Frazione Case Sparse, Voc. Osteria n. 81; - la nota della Prefettura del 1° agosto 2025, con la quale è stato comunicato al Comune di Piegaro e ad Arcisolidarietà che “la struttura, ascritta al novero dei centri di accoglienza straordinaria di cui al D.Lgs n. 142/2015, verrà attivata verosimilmente entro venti giorni e potrà ospitare un massimo di cinquanta migranti richiedenti protezione internazionale”; - dell’esito del sopralluogo preventivo del Corpo dei vigili del fuoco effettuato in data 28 febbraio 2025, di cui alla nota prot. n. 0005246; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso il provvedimento o l’accordo, di estremi e contenuto sconosciuti, con cui la Prefettura di Perugia ha individuato Arcisolidarietà come affidataria del servizio di accoglienza presso SUA (singole unità abitative) con capacità ricettiva massima di 50 posti, laddove indichi, come SUA idonea allo scopo, la struttura denominata “Da Elio Hotel Ristorante”, sita in Piegaro, Frazione Case Sparse, Voc. Osteria n. 81; quanto ai motivi aggiunti depositati il 27 gennaio 2026: - dell’atto prot. n. 0097153 del 28 agosto 2025, con il quale è stato attivato il CAS per cui è causa, depositato in atti da parte resistente in data 28 novembre 2025; - del provvedimento di aggiudicazione in favore di Arcisolidarietà – non conosciuto – relativo alla gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento, nel territorio della provincia di Perugia, dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative, triennio 2025-2028, ovvero altro provvedimento successivamente adottato a seguito di una tale aggiudicazione, nella sola parte in cui, mediante il medesimo, l’ente resistente ha accolto, anche solo implicitamente, la proposta di utilizzare il Centro di accoglienza di Piegaro come CAS anche nel triennio 2026-2028.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Individuazione, attivazione e affidamento della gestione di un centro di accoglienza straordinaria presso una struttura alberghiero-ristorativa, destinato a ospitare fino a 50 richiedenti protezione internazionale, nonché gli atti di gara e aggiudicazione connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e gestore CAS)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui la Prefettura di Perugia ha individuato e attivato il CAS presso la struttura denominata “Da Elio Hotel Ristorante” e ne ha affidato la gestione a un’associazione, proponendo anche motivi aggiunti contro l’atto di attivazione e gli atti di aggiudicazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’accordo del 2016 tra ANCI e Ministero dell’Interno, che indica per i Comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti un rapporto di 2,5 migranti ogni mille residenti, nonché la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Poiché il Comune interessato avrebbe 3.789 abitanti, il limite sarebbe stato pari a circa 9 migranti, mentre il CAS sarebbe stato predisposto per 50 persone e ne avrebbe ospitate 36. Il ricorrente ha inoltre valorizzato il parere negativo del Sindaco. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 2, e dell’allegato I del d.P.R. n. 151/2011, sostenendo che il sopralluogo dei Vigili del Fuoco avrebbe attestato l’idoneità della struttura soltanto per 24 posti. Ha denunciato anche una contraddittorietà tra l’autorizzazione prefettizia per 50 posti, l’accertamento dei Vigili del Fuoco per 24 posti e il parere dell’AUSL, favorevole sotto il profilo igienico-sanitario fino a 44 posti. Le amministrazioni resistenti e l’associazione controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse e hanno chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondati entrambi i motivi e prescindendo, secondo il criterio della ragione più liquida, dall’esame delle eccezioni preliminari di rito. Quanto al primo motivo, il Collegio ha affermato che l’accordo ANCI-Ministero dell’Interno è un atto di mero indirizzo, riferibile alla programmazione ordinaria dell’accoglienza ex art. 9 del d.lgs. n. 142/2015, e non una soglia vincolante applicabile ai CAS attivati in situazioni straordinarie ai sensi dell’art. 11. L’obbligo statale ed eurounitario di assicurare tempestivamente condizioni materiali di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale non può essere paralizzato dal rapporto numerico previsto dall’accordo. Tale rapporto può assumere rilievo soltanto nella scelta tra più soluzioni concretamente praticabili e comparabili, come parametro di ponderazione, ma non determina di per sé l’illegittimità dell’attivazione di un CAS oltre la soglia indicata. Il parere del Sindaco è stato qualificato come obbligatorio ma non vincolante. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto che la struttura, nella sua destinazione d’uso originaria, disponesse di agibilità, abitabilità e certificazione antincendio, fosse stata ritenuta idonea dall’AUSL fino a 44 migranti e fosse stata giudicata dai Vigili del Fuoco conforme ai parametri di prevenzione applicabili alla relativa attività, con necessità di presentare le ulteriori certificazioni e adottare le misure gestionali previste per l’allestimento del CAS. Il riferimento dei Vigili del Fuoco alla capienza di 24 posti riguardava la destinazione turistico-ricettiva e i controlli specifici del d.P.R. n. 151/2011, non escludeva l’utilizzabilità della struttura come CAS. Inoltre, l’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015 consente, in ragione delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse ai flussi migratori, la deroga ai parametri di capienza fino al doppio dei posti previsti. La decisione prefettizia per 50 posti è stata quindi ritenuta compatibile con il quadro normativo, ferma la necessità che l’effettiva utilizzazione resti nei limiti risultanti dagli accertamenti tecnici e dalle certificazioni necessarie. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 142/2015
In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni.
La disposizione consente l’attivazione di strutture temporanee e la deroga ai parametri ordinari di capienza, entro il limite del doppio, quando ciò sia giustificato dalle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori.
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 142/2015
Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza.
L’idoneità delle strutture destinate all’accoglienza deve essere verificata in relazione agli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza applicabili.
art. 4, comma 4, d.lgs. n. 142/2015
La presentazione della domanda di protezione internazionale e la carenza di mezzi di sostentamento costituiscono i requisiti per l’accesso alle misure di accoglienza.
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 142/2015
L’accordo ANCI-Ministero dell’Interno è stato ricondotto alla leale collaborazione tra i diversi livelli di governo e non è stato ritenuto idoneo a derogare agli obblighi legislativi di accoglienza.
d.P.R. n. 151/2011, art. 2, comma 2, e allegato I
La disciplina della prevenzione incendi è stata esaminata in relazione alla destinazione d’uso originaria della struttura e alle verifiche tecniche necessarie per il suo allestimento come CAS.
art. 76, comma 4, c.p.a.
Consente il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 276, comma 2, ai fini dell’applicazione del criterio della ragione più liquida.
art. 276, comma 2, c.p.c.
È stato richiamato quale base del criterio della ragione più liquida, che ha consentito di esaminare direttamente l’infondatezza nel merito senza decidere previamente le eccezioni in rito.
Massime di principio
- Il rapporto numerico tra popolazione residente e richiedenti asilo previsto da un accordo di indirizzo tra amministrazioni non costituisce, per i centri di accoglienza straordinaria, una soglia vincolante la cui violazione determini automaticamente l’illegittimità dell’attivazione del centro.
- L’obbligo dell’amministrazione di assicurare tempestivamente condizioni materiali di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale prevale, nelle situazioni emergenziali, sui criteri di programmazione ordinaria dell’accoglienza; questi ultimi possono rilevare come parametro di ponderazione soltanto quando siano concretamente disponibili più soluzioni alternative comparabili.
- Il parere dell’ente locale previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015 è obbligatorio ma non vincolante, salvo che una diversa efficacia sia espressamente prevista dalla legge.
- La verifica dell’idoneità di una struttura destinata temporaneamente a CAS deve considerare la destinazione d’uso originaria, gli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza e le certificazioni e misure gestionali richieste per l’allestimento della struttura; il riferimento alla capienza ordinaria dell’attività originaria non esclude, di per sé, l’utilizzazione come CAS.
- L’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015 consente di derogare ai parametri ordinari di capienza delle strutture di accoglienza fino al doppio dei posti previsti, quando la deroga sia giustificata dalle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori.
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