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Sentenza

Sentenza n. 141/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento emesso dalla Questura di Torino decreto nr. -OMISSIS- in data -OMISSIS- e notificato in data 22/12/2021 per effetto del quale è stata disposta nei confronti dell’Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS- l’immediata sospensione “dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4 – ter comma 3 decreto – legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2020, n.76 […]” e, altresì, della “nota cat. Mass. Prot. nr.-OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale l’Ufficio Sanitario Provinciale, dopo aver valutato le motivazioni e la documentazione medica prodotta dal dipendente, non riscontra motivi di esenzione di quest’ultimo dall’obbligo vaccinale” nota non allegata al decreto di sospensione, mai conosciuta dal ricorrente; - dell’invito del 15/12/2021 a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione; - del decreto legge 26/11/2021 n. 172, recante Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali; - del decreto legge 1/04/2021 n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2 di giustizia e concorsi pubblici”; - della legge 28 maggio 2021 n. 76; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202200294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19, unitamente agli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Torino che disponeva la sua immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2021, come convertito dalla legge n. 76/2021. Ha inoltre contestato l'invito a produrre la documentazione relativa all'avvio del ciclo vaccinale o alla prenotazione, la nota dell'Ufficio Sanitario Provinciale che non aveva ravvisato motivi di esenzione dall'obbligo vaccinale e la normativa emergenziale presupposta. Il testo non riporta l'esame dei singoli motivi di legittimità, poiché il ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto dell'atto di rinuncia al ricorso depositato il 14 gennaio 2026, con il quale i difensori hanno rappresentato il venir meno dell'interesse del ricorrente. Non sono stati esaminati nel merito i motivi dedotti contro la sospensione e gli atti presupposti. Le spese di lite sono state compensate in ragione del concreto svolgimento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina applicabile alla definizione del giudizio.

  • art. 4-ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla l. 28 maggio 2021, n. 76

    Costituiva la base normativa del provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa; la norma non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute, ai fini dell'oscuramento nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, in corso di giudizio, il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una causa di definizione del giudizio distinta dalla decisione di merito e impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato.
  • In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate ove ciò sia giustificato dal concreto svolgimento della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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