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Sentenza

Sentenza del 23/02/2018 n. 1183 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Violazione principio tra chiesto e pronunciato - Effetto - Rimessione al primo giudice - Remittente - Onere

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La rimessione al primo giudice non è stata ritenuta applicabile, poiché la violazione del principio tra chiesto e pronunciato non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 59 del d.lgs. 546/1992. Il giudice remittente è tenuto ad apprezzare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Dal testo non risultano indicati con certezza i nominativi delle parti né l'esito complessivo della controversia.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che tale violazione dovesse comportare la rimessione della causa al primo giudice. La questione riguarda anche gli obblighi del giudice remittente, il quale deve valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, senza che sia sufficiente o necessaria una specifica motivazione ulteriore nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59

    prevede la rimessione al primo giudice in ipotesi tassative

    La rimessione al primo giudice è ammessa esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla norma; la violazione del principio tra chiesto e pronunciato non costituisce, di per sé, una causa di rimessione.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 5

    La norma è indicata tra i riferimenti normativi, ma dal testo fornito non emerge una specifica interpretazione del suo contenuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono tassative e non possono essere estese analogicamente a ogni violazione processuale.
  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non comporta automaticamente la rimessione al primo giudice; occorre verificare quale specifico rimedio processuale sia previsto.
  • Quando viene sollevata una questione da rimettere a un altro giudice, il giudice remittente deve valutarne la rilevanza e la non manifesta infondatezza.
  • La sola denuncia di un vizio processuale non è sufficiente: è necessario dimostrare concretamente la riconducibilità del vizio a una delle ipotesi normative che consentono la rimessione.

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