Sentenza del 23/02/2018 n. 1183 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Violazione principio tra chiesto e pronunciato - Effetto - Rimessione al primo giudice - Remittente - Onere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rimessione al primo giudice non è stata ritenuta applicabile, poiché la violazione del principio tra chiesto e pronunciato non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 59 del d.lgs. 546/1992. Il giudice remittente è tenuto ad apprezzare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Dal testo non risultano indicati con certezza i nominativi delle parti né l'esito complessivo della controversia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che tale violazione dovesse comportare la rimessione della causa al primo giudice. La questione riguarda anche gli obblighi del giudice remittente, il quale deve valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, senza che sia sufficiente o necessaria una specifica motivazione ulteriore nei termini prospettati.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59
prevede la rimessione al primo giudice in ipotesi tassative
La rimessione al primo giudice è ammessa esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla norma; la violazione del principio tra chiesto e pronunciato non costituisce, di per sé, una causa di rimessione.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 5
La norma è indicata tra i riferimenti normativi, ma dal testo fornito non emerge una specifica interpretazione del suo contenuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono tassative e non possono essere estese analogicamente a ogni violazione processuale.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non comporta automaticamente la rimessione al primo giudice; occorre verificare quale specifico rimedio processuale sia previsto.
- Quando viene sollevata una questione da rimettere a un altro giudice, il giudice remittente deve valutarne la rilevanza e la non manifesta infondatezza.
- La sola denuncia di un vizio processuale non è sufficiente: è necessario dimostrare concretamente la riconducibilità del vizio a una delle ipotesi normative che consentono la rimessione.
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