Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/11/2015 n. 9360 - Comm. Trib. Prov. Milano

SANZIONI - Omesso versamento di rata desunta da un procedimento di adesione - Irrogazione sanzione piena - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione della sanzione piena, sostenendo implicitamente che l'omesso versamento di una rata successiva alla prima del piano di adesione non dovesse comportare l'iscrizione a ruolo delle imposte residue e l'irrogazione della sanzione prevista in misura doppia. La controversia riguardava quindi gli effetti del mancato pagamento di una rata entro il termine previsto per il pagamento della rata successiva.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. Ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 218/1997, il mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva consente di iscrivere a ruolo le imposte residue. In tale ipotesi, le sanzioni devono essere irrogate ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e applicate nella misura doppia. È quindi confermata la sanzione piena.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997

    Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, legittima l'Amministrazione finanziaria ad iscrivere a ruolo le imposte residue.

    Il mancato pagamento tempestivo di una rata successiva alla prima determina la decadenza dagli effetti favorevoli del piano e consente all'Amministrazione di recuperare a ruolo le imposte ancora dovute.

  • Art. 13, d.lgs. n. 471/1997

    La sanzione per omesso versamento deve essere applicata anche alle somme derivanti dal piano di adesione e, nel caso esaminato, nella misura doppia prevista dalla disciplina dell'adesione.

Massime di principio

  • La formalizzazione di un piano di adesione non elimina l'obbligo di pagare puntualmente tutte le rate secondo le scadenze previste.
  • Per le rate successive alla prima, il mancato pagamento entro il termine della rata successiva può comportare la perdita dei benefici dell'adesione, l'iscrizione a ruolo delle imposte residue e l'applicazione delle sanzioni in misura doppia.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di scadenza della rata non pagata, la scadenza della rata successiva e l'eventuale applicabilità di istituti di regolarizzazione o ravvedimento previsti dalla normativa vigente.
  • La sanzione non è esclusa dal fatto che il debito sia stato rateizzato: la rateizzazione incide sulle modalità di pagamento, ma non rende irrilevante l'inadempimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.