Cassazione Penale, Sentenza n. 46039/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari e braccialetto elettronico. Denuncia vizi di motivazione relativamente all'operatività e all'attualità della "doppia presunzione" prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che i fatti sono datati (2020), che le intercettazioni sono limitate nel tempo e nel numero e che tali elementi avrebbero dovuto far ritenere attenuate le esigenze cautelari e la persistenza del vincolo associativo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il limite del sindacato d'appello sulle ordinanze cautelari (controllo di correttezza giuridica e valutazione delle eventuali novità fattuali), ha ritenuto irrilevanti le presunte novità difensive perché non dimostrano la rescissione del rapporto con il sodalizio mafioso e ha richiamato la giurisprudenza sui presupposti della "doppia presunzione" in materia di associazione mafiosa. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e l'invio del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce il delitto di associazione di tipo mafioso; qui è il capo di imputazione principale che giustifica l'applicazione delle presunzioni cautelari speciali.
art. 110, 56, 629 e art. 628 cod. pen.
Norme penali richiamate per i reati di tentata estorsione aggravata (con riferimento all'art. 628) concorrenti con l'accusa principale; contestazione che contribuisce alla valutazione complessiva della pericolosità.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per il ricorso alla Corte di Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame; disciplina la via impugnatoria utilizzata.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede, in relazione all'applicazione di custodia cautelare per reati mafiosi, una presunzione relativa di pericolosità sociale (superabile solo con prova della rescissione del vincolo associativo) e una presunzione di adeguatezza della custodia carceraria; è centrale per la valutazione della permanenza delle esigenze cautelari.
art. 273, 2 comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.
Citato in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 48/2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte della norma nella parte in cui prevedeva una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere per il concorrente esterno; la sentenza distingue però i casi di piena appartenenza al sodalizio.
art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che, anche nelle fasi successive (ad es. dopo condanna di primo grado), rimangono operative le presunzioni del comma 3 in tema di pericolo di fuga e di reiterazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna per la parte soccombente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per la condanna di euro 3.000 a carico del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario quando sussiste uno stato cautelare, per gli adempimenti relativi all'eventuale esecuzione di misure alternative con strumenti elettronici.
Massime di principio
- Il sindacato del tribunale d'appello sulle ordinanze di rigetto di revoca/sostituzione della misura cautelare è limitato: il giudice non riesamina integralmente la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma valuta la correttezza giuridica del provvedimento impugnato e l'incidenza di eventuali fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio.
- In materia di associazione mafiosa opera una "doppia presunzione": una presunzione relativa di pericolosità sociale (superabile solo con prova di rescissione del vincolo associativo) e una presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per chi risulti pienamente inserito nel sodalizio; per superarle occorrono elementi concreti e specifici, non generiche affermazioni sul decorso del tempo.
- Il mero decorso del tempo e l'asserita vetustà dei fatti non sono di per sé idonei a far venir meno esigenze cautelari se mancano elementi concreti che dimostrino la rottura del vincolo associativo o un effettivo cambiamento della condotta.
- Per avere successo nel chiedere la revoca/sostituzione della misura cautelare è necessario proporre elementi nuovi, specifici e documentati (es. dichiarazioni credibili di presa di distanza, attività comprovata di reinserimento, elementi che escludano il rischio di reiterazione) che il giudice possa valutare come idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio.
- Le decisioni di merito successive (pronunce cautelari di appello o decisioni del GIP/GUP che confermino la partecipazione all'associazione) rafforzano la posizione del giudice cautelare nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari.
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