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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47406/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo un unico motivo: mancata o insufficiente motivazione circa prove a suo discarico che, secondo lui, proverebbero che i lavori durante i quali si verificò il sinistro non furono eseguiti dalla sua impresa ma dall'operaio defunto Doulfikar Said in qualità di impresa subappaltatrice. A sostegno ha richiamato l'iscrizione precedente del Doulfikar alla Camera di Commercio, la prosecuzione dell'attività e l'emissione di fatture, le dichiarazioni del testimone Al Atouni circa i rapporti e i colloqui avvenuti sul luogo di lavoro, e l'affermazione che il Muro avesse solo fornito attrezzatura, deducendo che il carico di datore di lavoro non poteva ricadere su di lui.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, rilevando che il motivo riproduceva in sostanza le medesime doglianze già proposte e rigettate in appello e non affrontava criticamente le ragioni della decisione impugnata. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione di merito, ritenendo congruamente accertato che Muro Antonio fosse il datore di lavoro (per direttive impartite, controlli sul luogo, mancanza di organizzazione e strumenti da parte del Doulfikar, assenza di contratto di subappalto scritto e cancellazione dal Registro delle imprese). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si ricorda che la sentenza di appello del 10/10/2022 aveva già dichiarato estinti per prescrizione i reati indicati ai capi 2)-11) e aveva rideterminato la pena per il capo 1) (ex artt. 113, 589, 590 c.p.) in anni 2 e mesi 3 di reclusione.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 113, art. 589, art. 590

    Art. 113 (concorso di persone nel reato) è stato richiamato per la partecipazione in cooperazione nella commissione del fatto; art. 589 e 590 cod. pen. sono stati applicati per omicidio colposo e lesioni personali colpose cagionate per negligenza, imprudenza e imperizia nell'ambito dei doveri di sicurezza sul lavoro, con responsabilità riconosciuta in capo al datore di lavoro.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata in relazione al rigetto delle ragioni di esonero dal pagamento delle somme a favore della Cassa delle ammende; conferma che non sussistono motivi per esentare il condannato dal pagamento.

  • Giurisprudenza di legittimità (principio sul sindacato di motivazione)

    varie pronunce citate dalla Corte di Cassazione

    Principio secondo cui la Corte di cassazione non procede a un riesame degli elementi di fatto valutati dal giudice di merito; è inammissibile il ricorso che ripropone in cassazione le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Il sindacato in cassazione è limitato a vizi di motivazione macroscopici e a profili di diritto.

Massime di principio

  • La Cassazione non è chiamata a rivedere la valutazione di merito delle prove: ricorsi che ripropongono letture alternative dei fatti già esaminate in appello sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Per escludere la responsabilità datoriale per un sinistro sul lavoro mostrando l'esistenza di un subappalto occorrono prove documentali e probatorie solide (contratto di subappalto, fatture chiare, iscrizione valida alla Camera di Commercio, autonoma organizzazione e strumentazione dell'appaltatore), non meri indizi o affermazioni generiche.
  • Gli elementi che maggiormente indicano la sussistenza del rapporto di lavoro/datore di lavoro sono: assenza di autorizzazione del committente al subappalto, direttive impartite dal presunto datore di lavoro, presenza e controlli sul luogo di lavoro, fornitura di attrezzature e mancanza di autonomia organizzativa da parte del presunto subappaltatore.
  • In sede di impugnazione è fondamentale confrontarsi criticamente con le motivazioni del giudice di merito: la mera asserzione dell'errore senza argomentare specificamente in che cosa la motivazione sia viziata non è sufficiente.
  • Quando si agisce in difesa in casi di infortunio mortale o grave sul lavoro, è utile raccogliere e preservare documentazione preventiva (ordini di servizio, contratti, elenco forniture, comunicazioni al committente, prove di iscrizione ad albi/registre) per dimostrare autonomia organizzativa o effettiva titolarità del rapporto di lavoro.

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