Sentenza del 06/12/2021 n. 5563 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Impugnazione dell'estratto di ruolo - Conoscenza della pretesa impositiva - Rateizzazione del debito - Inammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è emerso che il contribuente aveva già avuto conoscenza della pretesa impositiva prima del rilascio dell'estratto di ruolo. La Corte ha ritenuto che atti o comportamenti precedenti, come la richiesta di rateizzazione del debito, dimostrino la conoscenza della pretesa e quindi escludano l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo per contestare la pretesa impositiva. Il tema centrale è se l'impugnazione sia ammissibile quando il contribuente sostiene di aver avuto conoscenza della pretesa tributaria soltanto in occasione del rilascio dell'estratto di ruolo oppure, al contrario, avesse già avuto conoscenza in precedenza (ad es. per aver richiesto la rateizzazione del debito).
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 19, comma 3
L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostra di aver appreso della pretesa tributaria in occasione del rilascio dell'estratto; se invece esistono fatti idonei a dimostrare una precedente conoscenza (es. richiesta di rateizzazione), il rimedio è inammissibile.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo quando la conoscenza della pretesa tributaria è avvenuta con il rilascio dell'estratto stesso; se la conoscenza è anteriore, il ricorso è inammissibile.
- Comportamenti del contribuente che dimostrano la presa di contezza del debito (es. istanza di rateizzazione, richieste di saldo, riconoscimenti di debito, pagamenti parziali) costituiscono prova di conoscenza anteriore e precludono l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
- In situazioni simili, il contribuente che intende impugnare l'estratto deve documentare che non ha avuto alcuna informazione precedente sulla pretesa; senza tale prova l'impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile.
- Dal lato dell'Amministrazione, è utile conservare e produrre documenti che attestino contatti o istanze del contribuente (richiesta di rateizzazione, solleciti, ricevute) per dimostrare la conoscenza precedente della pretesa.
- Quando si contesta la conoscenza anteriore, valutare tempestivamente la strategia processuale: raccogliere evidenze delle comunicazioni pregresse o, se possibile, impugnare gli atti precedenti nei termini, piuttosto che limitarsi all'estratto di ruolo.
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