Cassazione Civile, Ordinanza n. 24255/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una cooperativa sociale, pronunciata su istanza di una società creditrice e di una dipendente. In sede di rinvio dopo cassazione della precedente decisione, la cooperativa ha chiesto: la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento e i provvedimenti conseguenti, inclusa la sospensione della liquidazione; la restituzione del valore dei beni aziendali presenti alla data del fallimento e la riattivazione di un giudizio pendente contro una pubblica amministrazione per il riconoscimento di un credito; l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dei creditori istanti per i danni asseritamente causati dal fallimento, con condanna al risarcimento. La società creditrice costituita nel giudizio di rinvio ha resistito alle domande di condanna. Nel ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto la revoca del fallimento ma dichiarato inammissibili le ulteriori domande e compensato integralmente le spese, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 389 c.p.c., sostenendo che le domande restitutorie e quella risarcitoria ex art. 96 c.p.c. potevano essere proposte nel giudizio di rinvio in quanto conseguenti alla cassazione; 2) violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., contestando la compensazione integrale delle spese per insussistenza dei presupposti di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha rilevato che, essendo la sentenza impugnata stata notificata dalla cancelleria della Corte d'appello il 15.1.2025, il ricorso per cassazione proposto il 15.3.2025 era oltre il termine di trenta giorni applicabile all'impugnazione della decisione resa in sede di rinvio nel procedimento fallimentare, ai sensi dell'art. 18, commi 13 e 14, l. fall., e non nel termine lungo di sessanta giorni. La Corte ha quindi considerato superfluo esaminare nel merito i motivi relativi all'ammissibilità delle domande conseguenti alla cassazione e alla compensazione delle spese. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 389 c.p.c.
"Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio"
Le domande conseguenti alla cassazione sono autonome rispetto al thema decidendum del rinvio e possono essere proposte in quel giudizio, ma la loro eventuale ammissibilità non rileva quando il ricorso sia tardivo.
art. 96 c.p.c.
È richiamato come base della domanda di responsabilità aggravata nei confronti dei creditori istanti, per il preteso danno causato con dolo o colpa grave.
art. 392 c.p.c.
Il giudizio di rinvio viene qualificato come fase ulteriore del processo originario, nel quale le parti riassumono la causa dopo la cassazione.
art. 394, comma 1, c.p.c.
Il giudizio di rinvio è regolato dalle norme processuali ordinarie applicabili al giudice di rinvio, nei limiti di compatibilità.
art. 18 l. fall.
"entro trenta giorni dalla notifica"
L'impugnazione della decisione resa in sede di rinvio nel procedimento fallimentare deve essere proposta nel termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
art. 5 l. fall.
È evocato solo incidentalmente come oggetto del secondo motivo del precedente ricorso, relativo allo stato di insolvenza.
art. 19 l. fall.
È richiamato nella domanda di sospensione delle operazioni di liquidazione conseguente alla revoca del fallimento.
art. 91 c.p.c.
È invocato per contestare la regolazione delle spese di lite.
art. 92, comma 2, c.p.c.
"se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"
La compensazione integrale delle spese è ammessa solo al ricorrere dei presupposti normativi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 18, commi 13 e 14, l. fall.
Costituiscono la disciplina speciale del termine breve per impugnare la decisione resa all'esito del giudizio di rinvio nel procedimento fallimentare.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, le domande di restituzione o di riduzione in pristino conseguenti alla cassazione possono essere proposte come domande autonome rispetto al thema decidendum del rinvio, poiché mirano alla restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata.
- La domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere formulata anche in sede di rinvio quando il pregiudizio allegato sia conseguenza della decisione poi cassata; tuttavia la sua proponibilità non sana l'inosservanza del termine per impugnare la decisione di rinvio.
- Il giudizio di rinvio, pur autonomo, non è un nuovo procedimento ma una fase ulteriore del processo originario e resta soggetto al regime processuale applicabile al giudice del rinvio, nei limiti della compatibilità.
- Quando la legge speciale prevede un termine breve di impugnazione per la decisione resa in sede di rinvio, tale termine prevale sul termine ordinario o lungo; il ricorso proposto oltre quel termine è inammissibile.
- La compensazione integrale delle spese di lite richiede la rigorosa presenza dei presupposti legali tipizzati; in loro assenza, la statuizione è censurabile in diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24244/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_civile · 30 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24265/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_civile · 30 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24242/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_civile · 30 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24248/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_civile · 30 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24249/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_civile · 30 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24250/2026 del 30/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →