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Sentenza

Sentenza n. 364/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza n. 136/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 24/2024 dal Tribunale di Tempio Pausania Sezione Lavoro, del 29 maggio 2024, notificata il 04/06/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione parziale della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 136/2024, quanto al pagamento di euro 1.000 tramite Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 136/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza civile aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere alla docente euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, nonché al pagamento delle spese del giudizio civile. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha liquidato le spese legali, dando parziale esecuzione al giudicato, ma non ha eseguito la parte relativa al capitale. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva. L'Amministrazione ha dichiarato di avere sollecitato l'esecuzione integrale, senza fornire indicazioni idonee a una tempestiva definizione della controversia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato civile risultava solo parzialmente eseguito: le spese legali erano state liquidate, mentre restava ineseguita l'obbligazione relativa al riconoscimento e all'accredito dell'importo capitale di euro 1.000, oltre agli accessori riconosciuti dal giudicato. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di attività affidata a un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Richiamato dalla sentenza civile quale base normativa del contributo per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, da attribuire mediante la Carta elettronica del docente.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo; è richiamato quale modalità di adempimento dell'obbligo riconosciuto nel giudicato civile.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione esegue solo una parte delle obbligazioni contenute in un giudicato, l'azione di ottemperanza resta ammissibile e può essere accolta limitatamente alla parte ineseguita.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mera dichiarazione dell'amministrazione di avere sollecitato gli uffici competenti non equivale all'esecuzione del giudicato, se non è accompagnata dall'effettivo adempimento o da indicazioni concrete e tempestive sulla sua realizzazione.
  • In presenza di una parte di giudicato rimasta ineseguita, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell'amministrazione debitrice e assegnandogli un termine per l'adempimento sostitutivo.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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