Sentenza n. 364/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza n. 136/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 24/2024 dal Tribunale di Tempio Pausania Sezione Lavoro, del 29 maggio 2024, notificata il 04/06/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione parziale della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 136/2024, quanto al pagamento di euro 1.000 tramite Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 136/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza civile aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere alla docente euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, nonché al pagamento delle spese del giudizio civile. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha liquidato le spese legali, dando parziale esecuzione al giudicato, ma non ha eseguito la parte relativa al capitale. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva. L'Amministrazione ha dichiarato di avere sollecitato l'esecuzione integrale, senza fornire indicazioni idonee a una tempestiva definizione della controversia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato civile risultava solo parzialmente eseguito: le spese legali erano state liquidate, mentre restava ineseguita l'obbligazione relativa al riconoscimento e all'accredito dell'importo capitale di euro 1.000, oltre agli accessori riconosciuti dal giudicato. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di attività affidata a un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Richiamato dalla sentenza civile quale base normativa del contributo per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, da attribuire mediante la Carta elettronica del docente.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo; è richiamato quale modalità di adempimento dell'obbligo riconosciuto nel giudicato civile.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione esegue solo una parte delle obbligazioni contenute in un giudicato, l'azione di ottemperanza resta ammissibile e può essere accolta limitatamente alla parte ineseguita.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mera dichiarazione dell'amministrazione di avere sollecitato gli uffici competenti non equivale all'esecuzione del giudicato, se non è accompagnata dall'effettivo adempimento o da indicazioni concrete e tempestive sulla sua realizzazione.
- In presenza di una parte di giudicato rimasta ineseguita, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell'amministrazione debitrice e assegnandogli un termine per l'adempimento sostitutivo.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l'attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →