Sentenza n. 1723/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.205/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirgli la carta elettronica per la formazione del docente per il valore complessivo di euro 1.000,00. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, recava soltanto una delega generica relativa al riconoscimento del diritto alla carta docenti e non indicava né l'autorità giudiziaria adita né gli estremi della sentenza ordinaria della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. È stata inoltre esaminata la questione del contraddittorio sulla rilevazione d'ufficio, nonché la possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale, idonea a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi essenziali della controversia. La procura generica può beneficiare dell'assorbimento del requisito di specialità quando sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, in un contesto documentale unitario; tale eccezione non si estende, secondo il Collegio, alla procura cartacea separata depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale. La mera allegazione telematica della copia della procura non garantisce né la consapevolezza del mandante circa lo specifico atto cui il mandato si riferisce né la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, e ha escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. È stata negata anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti. Il Collegio ha ritenuto non necessaria l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto nel giudicato del Tribunale ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Impone che il difensore sia munito di procura speciale; la procura deve consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia, delle parti, dell'autorità giudiziaria e degli altri elementi identificativi essenziali.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina l'equiparazione formale della procura separata a quella apposta in calce, ma, secondo il TAR, non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi sufficienti a individuare la specifica controversia né dimostra la sua preesistenza o coevità rispetto al ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato unitamente all'art. 182, comma 2, c.p.c. per escludere la sanabilità della carenza originaria della procura speciale nel processo amministrativo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non consente, nel caso esaminato, la regolarizzazione successiva della procura, poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; tali presupposti non ricorrono quando la parte abbia scelto, tra orientamenti già esistenti, quello meno prudente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio è funzionale al contraddittorio, ma non è stato ritenuto necessario quando i difensori non sono presenti all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora richiesta dal ricorrente nel giudizio di ottemperanza; la richiesta non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamati per sottolineare che, nel processo amministrativo, la difesa tecnica è generalmente obbligatoria e giustifica l'esigenza di una procura speciale correttamente formata.
art. 99 c.p.a.
Richiamato in relazione alla funzione nomofilattica dell'Adunanza plenaria, la cui pronuncia n. 11/2025 è stata posta a fondamento dell'esclusione della sanabilità della procura generica.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve identificare in modo sufficientemente preciso la controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria, oltre agli ulteriori elementi utili a individuare il giudizio.
- Quando la procura generica è materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, la sua specialità può risultare dal contesto documentale unitario; tale effetto non si produce automaticamente per una procura redatta su documento cartaceo separato e successivamente allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso: non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La carenza originaria della procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione successiva ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la parte, pur in presenza di orientamenti interpretativi differenti, abbia scelto l'opzione processuale meno prudente e la regola applicabile fosse già ricavabile dal quadro normativo e giurisprudenziale.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore, pur regolarmente convocato, non partecipi all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di contraddire sulla questione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 835/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 836/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 842/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →