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Sentenza

Sentenza n. 6803/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 16452/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria finale e gli atti della procedura concorsuale interna per vice ispettore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante, appartenente alla Polizia di Stato e promosso alla qualifica di vice sovrintendente per meriti straordinari, ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria di un concorso interno per vice ispettore. Il ricorrente sosteneva che, nella valutazione dei titoli di servizio, l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la maggiore anzianità giuridica derivante dal riallineamento della decorrenza della qualifica imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020. Con il primo motivo d'appello ha dedotto la violazione dei criteri regolanti gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, sostenendo che il rapporto di impiego, ancora in corso, non potesse considerarsi esaurito e che la mancata rivalutazione dell'anzianità violasse anche gli artt. 97, comma 2, e 36, comma 1, Cost. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esercizio del potere di disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto procedervi anche d'ufficio. Il TAR aveva ritenuto consolidati, per mancata tempestiva impugnazione, gli atti di inquadramento e le posizioni di ruolo, escludendo la possibilità di ottenere il riallineamento dell'anzianità mediante l'impugnazione della successiva graduatoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Sul primo motivo ha affermato che l'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale è limitata dai rapporti esauriti, tra i quali rientrano, nel pubblico impiego, gli atti di inquadramento divenuti definitivi per mancata impugnazione nel termine decadenziale. La permanenza del rapporto di impiego non impedisce che singole situazioni giuridiche, costituenti il contenuto del rapporto, si consolidino autonomamente e divengano insensibili a successive declaratorie di illegittimità costituzionale. L'appellante, impugnando la graduatoria, mirava in realtà a conseguire il risultato sostanziale ottenibile soltanto mediante la tempestiva contestazione degli atti di inquadramento e, eventualmente, delle clausole pregiudizievoli del bando. Il consolidamento della posizione di ruolo costituiva quindi un limite all'applicazione retroattiva della sentenza della Corte costituzionale. Sul secondo motivo il Collegio ha escluso che il giudice comune possa disapplicare una norma di legge o avente forza di legge ritenuta incostituzionale, in ragione del sistema accentrato di giustizia costituzionale. Il divieto opera anche quando la norma sia già stata dichiarata incostituzionale, qualora continui a disciplinare rapporti esauriti in virtù dei limiti temporali della pronuncia di accoglimento. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    Disciplina la promozione alla qualifica per meriti straordinari, dalla cui decorrenza originaria traeva origine la posizione dell'appellante.

  • art. 75, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 224 del 2020 nella parte in cui non prevedeva il riallineamento della decorrenza giuridica della qualifica attribuita per meriti straordinari.

  • sentenza Corte costituzionale n. 224 del 2020

    Ha imposto il riallineamento della decorrenza giuridica della qualifica attribuita per meriti straordinari a quella riconosciuta al personale che avesse conseguito la medesima qualifica mediante successive procedure concorsuali o selettive, fatti salvi i limiti derivanti dai rapporti esauriti.

  • art. 136 Cost.

    Concorre, insieme all'art. 30 della legge n. 87 del 1953, a fondare l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale, nei limiti dei rapporti esauriti.

  • art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87

    Concorre a disciplinare gli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, soggetti al limite dei rapporti esauriti.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Invocato dall'appellante a sostegno della contestazione della disciplina applicata, ma non ritenuto idoneo a superare il consolidamento degli atti di inquadramento.

  • art. 36, comma 1, Cost.

    Invocato dall'appellante in relazione alla proporzionalità della retribuzione, ma non ritenuto idoneo a superare il consolidamento delle situazioni giuridiche.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, gli atti di inquadramento non tempestivamente impugnati si qualificano come rapporti esauriti e restano insensibili all'efficacia retroattiva di una successiva sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso.
  • La permanenza di un rapporto di durata non impedisce il consolidamento autonomo delle singole situazioni giuridiche che ne costituiscono il contenuto; una successiva procedura selettiva non può essere utilizzata per rimettere indirettamente in discussione atti di inquadramento ormai divenuti inoppugnabili.
  • Quando il risultato sostanziale perseguito mediante l'impugnazione di una graduatoria presuppone la rimozione o modifica di un precedente atto di inquadramento ormai consolidato, la contestazione della graduatoria non può eludere il termine decadenziale previsto per l'impugnazione dell'atto presupposto.
  • Nel sistema accentrato di giustizia costituzionale, il giudice comune non può disapplicare norme di legge o aventi forza di legge ritenute incostituzionali; il divieto vale anche per norme già dichiarate incostituzionali, quando esse continuino a regolare rapporti esauriti per effetto dei limiti temporali della pronuncia di accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRapporto di impiego non privatizzatoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDecadenza e tardivitàPrimato del diritto UE e disapplicazioneRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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