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Sentenza

Sentenza n. 4307/2026 - Roma, Sezione 3T

Di accertare e dichiarare la perdurante inottemperanza del Ministero dell’Istruzione alla sentenza n. 8009/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202506542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: perdurante inottemperanza del Ministero dell'Istruzione alla sentenza n. 8009/2023 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottenere l'accertamento e la dichiarazione della perdurante inottemperanza dell'amministrazione alla sentenza n. 8009/2023 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, chiedendo quindi l'esecuzione della decisione. Nel corso del giudizio ha rappresentato che la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale durante il giudizio. Quanto alle spese, ha ritenuto sussistenti adeguati motivi per compensarle nella misura del 50%, considerando il comportamento processuale della parte resistente, il numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti e la conseguente complessità per il Ministero di soddisfare tempestivamente tutte le procedure. Per la restante parte ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero al pagamento di euro 300,00, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese di lite.
  • In presenza di circostanze idonee a giustificare una compensazione parziale, quali la particolare complessità organizzativa derivante dalla pendenza di numerose controversie analoghe, le spese possono essere compensate in parte e poste per il residuo a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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