Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23417/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa restituzione dei "frutti" (canoni di locazione) di immobili sequestrati, con la censura di violazione dell'art. 322-ter c.p.: Lantieri aveva offerto una somma pari all'importo indicato nella confisca per equivalente (€73.089,77) chiedendo la restituzione dei beni e dei frutti maturati durante il sequestro; la Corte di appello restituì gli immobili ma negò la restituzione dei frutti, determinando secondo il ricorrente un'estensione indebita della confisca oltre l'importo fissato in sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza e rinviando alla Corte di appello di Torino. Ha affermato che la confisca per equivalente ha ad oggetto e limite l'importo indicato quale profitto del reato: se il proponente offre la somma corrispondente, ha diritto alla restituzione del bene e anche dei frutti percepiti nel periodo di sequestro. La Corte di appello dovrà quantificare i frutti percepiti, decurtarne le spese di manutenzione e gestione ed eventualmente restituire il residuo al titolare.

Norme richiamate

  • art. 322-ter cod. pen.

    La confisca per equivalente si estende fino alla somma indicata quale profitto del reato; l'ablazione può ricadere solo sull'importo indicato come valore del profitto e non può determinare una privazione superiore a tale limite.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 e art.7 dl. 23 luglio 2021, n.105

    Riferimenti procedurali: il giudizio è stato trattato in forma cartolare ai sensi delle disposizioni citate (procedura semplificata per l'esame del ricorso).

Massime di principio

  • La confisca per equivalente ha come oggetto esclusivo la somma indicata in sentenza: beni il cui valore eccede tale somma devono essere venduti e la sola somma corrispondente trasferita all'erario; l'eccedenza va restituita all'avente diritto.
  • Se il titolare del bene sequestrato offre spontaneamente la somma corrispondente alla confisca, ha diritto alla restituzione del bene e dei frutti maturati durante il sequestro, salvo che tali frutti non eccedano il limite della confisca complessiva.
  • I frutti (es. canoni di locazione) percepiti dall'amministratore durante il sequestro appartengono in linea di principio al titolare e vanno restituiti se la loro restituzione non determina l'alterazione del limite quantitativo della confisca per equivalente.
  • In sede di restituzione il giudice deve quantificare i frutti percepiti, detrarre le spese di manutenzione e gestione ragionevolmente sostenute per i beni sequestrati e restituire l'eventuale eccedenza al titolare.
  • Il comportamento del custode/amministratore (percepire i frutti) non impedisce la restituzione di tali somme al titolare qualora ciò non faccia eccedere il tetto della confisca; pertanto l'attività del custode va rendicontata e verificata in sede di esecuzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.