Cassazione Penale, Sentenza n. 24302/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/02/2024 del Tribunale della Libertà di Napoli che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente era indagato per concorso esterno in associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata a turbative d'asta e turbativa d'asta aggravata dal metodo mafioso (art.416-bis c.p.). Il ricorso censurava carenza motivazionale, omissione della valutazione dell'incensuratezza e dell'idoneità del domicilio (lontano dal locus delicti), la sospensione dall'albo degli agenti immobiliari, e contestava l'asserita applicazione della "doppia presunzione" tipica dell'associazione mafiosa sostenendo che al Silvestri sarebbe contestato solo il concorso esterno; inoltre si deduceva che le aste sono per lo più telematiche (2019) e quindi non vi sarebbe rischio di condizionamento di offerenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, rilevando che il ricorso non individuava con sufficiente chiarezza la doglianza (violazione di legge o vizio motivazionale) e non si è confrontato con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato. La Corte ha evidenziato che parte delle questioni sono ancora pendenti in sede del riesame e che eventuali sopravvenienze non possono essere invocate in cassazione ex art.299 c.p.p. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; ha inoltre disposto la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art.416-bis c.p.
Norma sostanziale utilizzata per indicare la qualità della contestazione (associazione di tipo mafioso); la Corte ricorda che rimangono imputazioni connesse alla turbativa d'asta e al concorso esterno.
art.125 co.3 c.p.p.
Invocata dal ricorrente per denuncia di violazione di legge; la Corte non ha ritenuto provata una violazione motivazionale specifica e ha giudicato il motivo generico.
art.274 lett. c), art.275, art.284 c.p.p.
Norme procedural-penali richiamate dal ricorrente (presumibilmente relative a misure cautelari e motivazione); la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia fornito la necessaria critica argomentata rispetto al provvedimento impugnato.
art.23 co.8 D.L. n.137/2020 e art.8 D.L. 198/2022
Richiamati in relazione al contraddittorio scritto; la procedura di trattazione con contraddittorio scritto è stata osservata.
art.299 c.p.p.
Richiamato dalla Corte per affermare che eventuali sopravvenute carenze delle esigenze cautelari non possono essere fatte valere in questa sede di cassazione.
art.581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Norma formale che impone l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo inadempiente rispetto a tale requisito (doglianza non specifica).
art.616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte.
art.94, commi 1-bis e 1-ter disp. att. c.p.p.
Disposizioni disciplinanti l'inserimento nella cartella personale del detenuto; la Corte ha ordinato la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto per tale inserimento.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e argomentati secondo i requisiti dell'art.581 c.p.p.; la mera ripetizione di argomentazioni già formulate e la mancata critica puntuale al provvedimento impugnato comportano inammissibilità.
- Eventuali elementi sopravvenuti o la diminuzione delle esigenze cautelari non possono essere efficacemente dedotti per la prima volta in cassazione (art.299 c.p.p.); tali questioni vanno proposte nei rami di giudizio competenti (es. riesame).
- La Corte valuta la completezza della motivazione del giudice a quo: se il provvedimento impugnato ha dato risposta alle censure (anche richiamando elementi quali esperienza professionale e legami), la cassazione non può limitarsi a riprodurre le stesse deduzioni senza contraddire le argomentazioni rese.
- La carenza di connettività dell'alloggio di domiciliari non esclude automaticamente la possibilità di comunicazione con estranei, dal momento che dispositivi mobili possono consentire collegamenti telematici; il giudice puo' considerare tale elemento nella valutazione del rischio di reiterazione/contatto con correi.
- La qualificazione dell'addebito (concorso esterno vs associazione) non esime il giudice dalla valutazione delle esigenze cautelari in concreto; il tipo di imputazione influisce sul regime probatorio ma non elimina la necessità di motivare misure cautelari proporzionate.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, ad ammende equitativamente determinate.
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