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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18366/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, recuperando maggiori imponibili nei confronti di un autotrasportatore individuale. La contestazione nasceva dall’utilizzo di fatture relative all’acquisto di carburante ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti: le fatture risultavano emesse da una ditta individuale che, secondo gli accertamenti richiamati nel PVC della Guardia di Finanza, non era autorizzata alla cessione del carburante e operava invece come mero agente di altro soggetto indicato nei D.A.S. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto in parte il ricorso, mentre in appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva annullato gli avvisi, ritenendo non provata dall’Ufficio la consapevolezza del contribuente circa la frode e valorizzando la sua buona fede e diligenza. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 8 e 19 del D.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente disatteso la prova, anche presuntiva, della soggettiva inesistenza delle operazioni e avesse mal governato il riparto dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare anche solo in via indiziaria la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o quantomeno la possibilità di consapevolezza, del destinatario di partecipare a un’evasione; spetta poi al contribuente dimostrare di avere agito senza tale consapevolezza, adottando la massima diligenza esigibile da un operatore accorto del settore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 633/1972, artt. 2, 8 e 19

    Richiamati come norme violate nella disciplina IVA; la Corte li cita nel contesto della contestazione sulle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e sulla detrazione dell’imposta.

  • art. 2697 c.c.

    Serve a regolare il riparto dell’onere della prova: l’Amministrazione deve provare gli indici della frode e la consapevolezza del destinatario, mentre al contribuente spetta la prova contraria della propria buona fede e dell’assenza di possibilità di consapevolezza.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la prova presuntiva: la fittizietà dell’operazione e la consapevolezza del cessionario possono essere dimostrate anche mediante presunzioni.

  • art. 1175 c.c.

    Evocato dalla sentenza di merito in tema di buona fede e correttezza; la Cassazione non lo assume come ratio autonoma, ma rileva che la Corte territoriale ha affermato la buona fede senza concreta disamina degli elementi fattuali.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla decisione di merito quale base del principio di buona fede del contribuente; la Cassazione osserva che tale richiamo è stato valorizzato senza adeguato accertamento fattuale.

Massime di principio

  • In tema di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio dimostrando, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e elementi idonei a far ritenere che il destinatario sapesse o potesse sapere di partecipare a una frode fiscale.
  • La prova richiesta all’Amministrazione non impone di dimostrare la partecipazione del destinatario a un accordo criminoso né la sua piena conoscenza della frode: è sufficiente la prova della consapevolezza, o della possibilità di consapevolezza, dell’operazione evasiva.
  • Una volta forniti tali elementi dall’Ufficio, grava sul contribuente la prova contraria, cioè di avere operato senza alcuna consapevolezza, neppure potenziale, della frode, avendo adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto del settore.
  • Il giudice di merito non può limitarsi ad affermare la buona fede del contribuente o la sua diligenza professionale in modo apodittico, ma deve confrontarsi con gli indici concreti della frode e spiegare perché essi non siano idonei a fondare la consapevolezza, anche solo potenziale, del cessionario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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