Ordinanza n. 1879/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 211 del 4 maggio 2026, con cui la Direzione 5 – Coordinamento Urbanistica e Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli ha ingiunto al ricorrente, in qualità rispettivamente di proprietario e gestore materiale delle particelle 284 e 322 del foglio 92 del Catasto Terreni di Pozzuoli, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; dell’ordinanza n. 262 del 4 giugno 2026, con cui la Direzione 7 – Coordinamento Attività e Sviluppo Economico del Comune di Pozzuoli ha ordinato al ricorrente, la cessazione immediata dell’attività di parcheggio per mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ex art. 19 L. 241/1990 e D.P.R. 480/2001; della determinazione 5 giugno 2026, notificata a mezzo pec il 10 giugno 2026, con cui la Direzione 7 – Coordinamento Attività e Sviluppo Economico del Comune di Pozzuoli ha sospeso l’efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, acquisita al prot. SUAP n. 90036/2026, con la quale parte ricorrente depositava regolare comunicazione di “inizio attività di gestione temporanea per 180 gg. di area di parcheggio” senza la realizzazione di alcuna opera; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il verbale di accertamento redatto dalla Legione Carabinieri Campania – Stazione di Licola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ordine di cessazione dell'attività di parcheggio e sospensione dell'efficacia della SCIA relativa alla gestione temporanea dell'area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, l'ordine di cessazione immediata dell'attività di parcheggio per mancata presentazione della SCIA e la successiva determinazione di sospensione dell'efficacia della SCIA presentata per la gestione temporanea dell'area per 180 giorni. La difesa sosteneva la preesistenza da oltre sessant'anni della destinazione a parcheggio e la sostanziale conformità dello stato attuale a quello originario, producendo alcune fotografie aeree IGM. I ricorrenti contestavano inoltre la qualificazione unitaria delle opere e l'esercizio del potere repressivo edilizio e paesaggistico-ambientale. Il Comune si è costituito; una controinteressata non si è costituita. L'area è sottoposta a un pregnante regime vincolistico ed è qualificata sito di interesse comunitario.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo non ravvisabili, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, i presupposti per la sospensione. Le fotografie aeree IGM non offrono adeguato conforto probatorio alla tesi della preesistenza ultradecennale della destinazione a parcheggio e non consentono di ricostruire con sufficiente certezza la natura e la conformazione originaria dell'area. Il giudice ha ribadito che l'onere di provare la natura e l'entità dei lavori, nonché la preesistenza e consistenza del manufatto o dello stato dei luoghi rispetto a una determinata data, grava sul soggetto che ha realizzato i lavori o che è entrato nella disponibilità dell'immobile, in quanto proprietario, possessore o detentore e responsabile degli effetti dell'abuso. Le opere, considerate nel loro complesso unitario e non atomisticamente, appaiono funzionalmente idonee a trasformare radicalmente la destinazione dell'area e risultano prive di titolo edilizio o paesaggistico. La repressione è stata ritenuta, allo stato, legittima anche in ragione della rilevanza culturale, paesaggistica e ambientale del territorio. Quanto al vincolo ambientale, il TAR ha rilevato che la valutazione di compatibilità con i valori ambientali e paesaggistici, tramite valutazione di incidenza ambientale da parte dell'autorità competente, deve essere preventiva ed ex ante; non sono quindi normalmente ammissibili autorizzazioni postume per opere abusive. Le peculiarità della controversia e il carattere protratto e in parte contraddittorio dell'azione amministrativa, anche a fronte della pregressa inerzia dell'Amministrazione, hanno giustificato la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ingiunzione di demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi per gli interventi edilizi abusivi.
art. 19 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento della SCIA relativa all'attività di parcheggio e dei poteri amministrativi conseguenti.
d.P.R. 480/2001
È richiamato in relazione alla disciplina amministrativa dell'attività oggetto dell'ordine di cessazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, respinta dal TAR per l'assenza dei presupposti della tutela richiesta.
d.l. 60/2024
La disciplina invocata dai ricorrenti non è stata ritenuta idonea a superare, allo stato, la necessità di una valutazione preventiva di compatibilità ambientale e paesaggistica né il divieto generale di autorizzazioni postume per opere abusive.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la tesi della preesistenza ultradecennale di una destinazione d'uso o della consistenza originaria di un manufatto abusivo deve essere assistita da adeguato supporto probatorio; la mera produzione di fotografie aeree, se non consente di ricostruire con certezza lo stato dei luoghi ex ante, non è sufficiente.
- L'onere di provare la natura, l'entità e la preesistenza dei lavori o del manufatto grava sul soggetto che ha realizzato gli interventi o che dispone successivamente dell'immobile quale proprietario, possessore o detentore, nella cui sfera ricadono la condotta abusiva o i suoi effetti.
- Le opere abusive funzionalmente collegate alla trasformazione complessiva di un'area devono essere valutate unitariamente e non mediante una considerazione atomistica dei singoli interventi, quando il loro insieme risulti diretto a modificare radicalmente la destinazione dell'area.
- In presenza di un vincolo ambientale o paesaggistico e di un sito di interesse comunitario, la valutazione di compatibilità con i valori tutelati, compresa la valutazione di incidenza ambientale quando dovuta, deve precedere la realizzazione delle opere; in via generale non sono ammissibili autorizzazioni postume di opere abusive.
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