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Ordinanza

Ordinanza n. 1879/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 211 del 4 maggio 2026, con cui la Direzione 5 – Coordinamento Urbanistica e Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli ha ingiunto al ricorrente, in qualità rispettivamente di proprietario e gestore materiale delle particelle 284 e 322 del foglio 92 del Catasto Terreni di Pozzuoli, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; dell’ordinanza n. 262 del 4 giugno 2026, con cui la Direzione 7 – Coordinamento Attività e Sviluppo Economico del Comune di Pozzuoli ha ordinato al ricorrente, la cessazione immediata dell’attività di parcheggio per mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ex art. 19 L. 241/1990 e D.P.R. 480/2001; della determinazione 5 giugno 2026, notificata a mezzo pec il 10 giugno 2026, con cui la Direzione 7 – Coordinamento Attività e Sviluppo Economico del Comune di Pozzuoli ha sospeso l’efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, acquisita al prot. SUAP n. 90036/2026, con la quale parte ricorrente depositava regolare comunicazione di “inizio attività di gestione temporanea per 180 gg. di area di parcheggio” senza la realizzazione di alcuna opera; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il verbale di accertamento redatto dalla Legione Carabinieri Campania – Stazione di Licola.

Giustizia amministrativa202603796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ordine di cessazione dell'attività di parcheggio e sospensione dell'efficacia della SCIA relativa alla gestione temporanea dell'area

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, l'ordine di cessazione immediata dell'attività di parcheggio per mancata presentazione della SCIA e la successiva determinazione di sospensione dell'efficacia della SCIA presentata per la gestione temporanea dell'area per 180 giorni. La difesa sosteneva la preesistenza da oltre sessant'anni della destinazione a parcheggio e la sostanziale conformità dello stato attuale a quello originario, producendo alcune fotografie aeree IGM. I ricorrenti contestavano inoltre la qualificazione unitaria delle opere e l'esercizio del potere repressivo edilizio e paesaggistico-ambientale. Il Comune si è costituito; una controinteressata non si è costituita. L'area è sottoposta a un pregnante regime vincolistico ed è qualificata sito di interesse comunitario.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo non ravvisabili, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, i presupposti per la sospensione. Le fotografie aeree IGM non offrono adeguato conforto probatorio alla tesi della preesistenza ultradecennale della destinazione a parcheggio e non consentono di ricostruire con sufficiente certezza la natura e la conformazione originaria dell'area. Il giudice ha ribadito che l'onere di provare la natura e l'entità dei lavori, nonché la preesistenza e consistenza del manufatto o dello stato dei luoghi rispetto a una determinata data, grava sul soggetto che ha realizzato i lavori o che è entrato nella disponibilità dell'immobile, in quanto proprietario, possessore o detentore e responsabile degli effetti dell'abuso. Le opere, considerate nel loro complesso unitario e non atomisticamente, appaiono funzionalmente idonee a trasformare radicalmente la destinazione dell'area e risultano prive di titolo edilizio o paesaggistico. La repressione è stata ritenuta, allo stato, legittima anche in ragione della rilevanza culturale, paesaggistica e ambientale del territorio. Quanto al vincolo ambientale, il TAR ha rilevato che la valutazione di compatibilità con i valori ambientali e paesaggistici, tramite valutazione di incidenza ambientale da parte dell'autorità competente, deve essere preventiva ed ex ante; non sono quindi normalmente ammissibili autorizzazioni postume per opere abusive. Le peculiarità della controversia e il carattere protratto e in parte contraddittorio dell'azione amministrativa, anche a fronte della pregressa inerzia dell'Amministrazione, hanno giustificato la compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell'ingiunzione di demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi per gli interventi edilizi abusivi.

  • art. 19 l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento della SCIA relativa all'attività di parcheggio e dei poteri amministrativi conseguenti.

  • d.P.R. 480/2001

    È richiamato in relazione alla disciplina amministrativa dell'attività oggetto dell'ordine di cessazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, respinta dal TAR per l'assenza dei presupposti della tutela richiesta.

  • d.l. 60/2024

    La disciplina invocata dai ricorrenti non è stata ritenuta idonea a superare, allo stato, la necessità di una valutazione preventiva di compatibilità ambientale e paesaggistica né il divieto generale di autorizzazioni postume per opere abusive.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la tesi della preesistenza ultradecennale di una destinazione d'uso o della consistenza originaria di un manufatto abusivo deve essere assistita da adeguato supporto probatorio; la mera produzione di fotografie aeree, se non consente di ricostruire con certezza lo stato dei luoghi ex ante, non è sufficiente.
  • L'onere di provare la natura, l'entità e la preesistenza dei lavori o del manufatto grava sul soggetto che ha realizzato gli interventi o che dispone successivamente dell'immobile quale proprietario, possessore o detentore, nella cui sfera ricadono la condotta abusiva o i suoi effetti.
  • Le opere abusive funzionalmente collegate alla trasformazione complessiva di un'area devono essere valutate unitariamente e non mediante una considerazione atomistica dei singoli interventi, quando il loro insieme risulti diretto a modificare radicalmente la destinazione dell'area.
  • In presenza di un vincolo ambientale o paesaggistico e di un sito di interesse comunitario, la valutazione di compatibilità con i valori tutelati, compresa la valutazione di incidenza ambientale quando dovuta, deve precedere la realizzazione delle opere; in via generale non sono ammissibili autorizzazioni postume di opere abusive.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAree protette, fauna e floraAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaAmbienteBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzioneTutela cautelare

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