Sentenza n. 226/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 11/2025 emessa dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 1147/2023, pubblicata in data 06/01/2025 e notificata il 17/02/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 11/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a fruire, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, del beneficio finanziario di euro 500,00 per ciascun anno, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, condannando il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 17 febbraio 2025, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, salvo il pagamento delle spese liquidate in favore del difensore nel giudizio lavoristico. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all’adozione degli atti necessari, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Sassari entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario è stato autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il procedimento di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce, secondo il titolo esecutivo ottemperando, la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, anche tramite il commissario ad acta, il ricorso al pagamento in conto sospeso per l’esecuzione di obblighi pecuniari quando vi sia incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione statale quando una sentenza passata in giudicato, avente contenuto obbligatorio anche pecuniario, non sia stata eseguita dopo la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro un termine determinato.
- Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, per operare in via sostitutiva allo scadere del termine assegnato all’amministrazione, su semplice richiesta della parte vittoriosa.
- Nell’esecuzione commissariale di una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione statale, l’incapienza dei fondi ordinari non impedisce l’adempimento: il commissario può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l’attività commissariale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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