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Sentenza

Sentenza n. 440/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3662/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 3662/2024, recante condanna al pagamento delle somme spettanti per la Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario n. 3662/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle somme maturate, oltre interessi. In particolare, erano dovuti 1.500 euro a ciascuna di due ricorrenti e a un quarto ricorrente, nonché 2.000 euro a un altro ricorrente, per le annualità scolastiche indicate nel titolo giudiziale. L'amministrazione non aveva provveduto spontaneamente. I ricorrenti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo del giudice ordinario era passato in giudicato e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, oltre agli interessi. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve considerare obbligatorio il munus ausiliario, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne, e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell'esecuzione possono determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 1.403,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha verificato i presupposti e ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato, nominando un commissario ad acta per l'eventuale inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nella fattispecie presupposto per procedere all'ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa alla gratuità dell'incarico del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne pecuniarie, escludendo compensi aggiuntivi per il dirigente del medesimo Ministero resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto il testo dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente quanto alla gratuità dell'incarico commissariale.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Fondano la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato analogicamente, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, per la liquidazione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, purché sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Per analogia, la regola della gratuità dell'incarico commissariale prevista per l'ottemperanza di condanne pecuniarie derivanti dalla legge n. 89/2001 può applicarsi anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente, rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposito modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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