Sentenza n. 1320/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del Provvedimento -OMISSIS- – P CSP: -OMISSIS- Prot. Arma -OMISSIS- del 27.6.2022, emesso dal Comando Legione Carabinieri ‘Lazio' – SM – Ufficio Personale – a firma del Comandante, Gen. D. -OMISSIS-, notificata in pari data, con il quale si rigetta il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare, anch'essa specificamente qui impugnata, del ‘Rimprovero' irrogata dal Capo Servizio Amministrativo – Col. amm. -OMISSIS-, del Comando Legione Carabinieri ‘Lazio', con provvedimento n. di prot. -OMISSIS- di prot. dell'11.3.2021 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di corpo del rimprovero e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero, irrogata per avere partecipato a due trasmissioni televisive di rilievo nazionale, presentandosi quale appartenente all'Arma dei Carabinieri, senza la preventiva comunicazione ritenuta necessaria, ed esprimendo critiche sull'incostituzionalità della normativa emergenziale e sull'obbligo vaccinale Covid-19 per il comparto sicurezza. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 1397 e 1398 del Codice dell'ordinamento militare, l'inosservanza del principio di terzietà, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e del principio di corrispondenza, contestando sia la competenza e le modalità di instaurazione del procedimento sia il rispetto del requisito dell'avvio senza ritardo. In secondo luogo ha dedotto l'insufficienza e illogicità della motivazione, il travisamento dei fatti, il difetto dei presupposti e la violazione degli artt. 748, 712, 713 e 717 d.P.R. 90/2010, sostenendo di avere previamente comunicato le partecipazioni televisive tramite PEC dell'associazione sindacale di cui era segretario generale e affermando che le dichiarazioni erano state rese in tale qualità, nell'esercizio della libertà sindacale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione dell'art. 1397 del Codice dell'ordinamento militare, ritenendo corretta la trasmissione del rapporto disciplinare e l'esercizio del potere da parte dell'autorità competente. Ha inoltre affermato che l'espressione "senza ritardo" contenuta negli artt. 1398 e 1399 COM individua un termine ordinatorio e impone una regola di ragionevole prontezza, da valutare considerando la gravità della violazione e la complessità degli accertamenti; nel caso concreto, l'avvio del procedimento il 15 dicembre 2021, a fronte del fatto del 26 novembre 2021, è stato ritenuto tempestivo. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione dei provvedimenti, fondata sui fatti accertati e sulle risultanze istruttorie. Le comunicazioni PEC del 25 novembre e dell'11 dicembre 2021 non sono state considerate idonee, perché inviate dall'indirizzo dell'associazione sindacale e all'ufficio per le relazioni sindacali e la rappresentanza militare del Comando Generale, anziché dal militare al proprio comando o ente, come richiesto dall'art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. 90/2010. Il giudice ha inoltre ritenuto non irragionevole la valutazione amministrativa secondo cui le dichiarazioni televisive, diffuse su un mezzo di rilievo nazionale e relative a norme che l'Arma era chiamata a fare osservare, potevano condizionare l'esercizio delle funzioni e ledere il prestigio e la realizzazione dei fini istituzionali. La qualità di segretario generale di un'associazione sindacale tra militari non è stata ritenuta idonea a escludere l'operatività dei doveri derivanti dallo status militare, anche fuori servizio e nella manifestazione del pensiero. La sanzione del rimprovero è stata infine giudicata proporzionata, anche in considerazione del suo lieve grado di afflittività e della reiterazione delle condotte. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 1397 d.lgs. 66/2010
Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. I Generali inviano il rapporto direttamente al Comandante del Corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.
La disposizione è stata ritenuta rispettata quanto alla formazione e alla trasmissione del rapporto disciplinare e all'individuazione dell'autorità competente.
art. 1398 d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo.
La clausola impone una ragionevole prontezza nella contestazione, ma individua un termine ordinatorio da valutare in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti.
art. 1399 d.lgs. 66/2010
Richiamato insieme all'art. 1398 per qualificare come ordinatoria la regola dell'instaurazione del procedimento senza ritardo.
art. 1360 d.lgs. 66/2010
La sanzione del rimprovero è stata considerata la meno gravosa tra quelle soggette a trascrizione, elemento rilevante nella valutazione della proporzionalità.
art. 1366 d.lgs. 66/2010
Costituisce la base normativa del ricorso gerarchico proposto contro la sanzione disciplinare.
art. 1 d.P.R. 1199/1971
Richiamato quale ulteriore fondamento del ricorso gerarchico.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve rappresentare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; il requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. 90/2010
Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
La comunicazione preventiva deve essere effettuata dal militare al proprio comando o ente; non è sufficiente l'invio da una casella dell'associazione sindacale a un diverso ufficio del Comando Generale.
art. 712 d.P.R. 90/2010
Richiamato per i doveri derivanti dal giuramento militare, inclusi fedeltà alle istituzioni, disciplina, onore e senso di responsabilità.
art. 713 d.P.R. 90/2010
Il militare deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni o ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e deve essere di esempio nel compimento dei doveri.
La disposizione consente di valutare disciplinarmente anche condotte extralavorative e manifestazioni pubbliche del pensiero suscettibili di incidere sulle funzioni o sul prestigio dell'istituzione.
art. 717 d.P.R. 90/2010
Il senso di responsabilità è stato riferito all'adempimento integrale dei doveri connessi alla condizione militare e alla realizzazione dei fini istituzionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, l'espressione "senza ritardo" non configura un termine perentorio, ma impone una ragionevole prontezza nella contestazione, da apprezzare in concreto in rapporto alla gravità dell'infrazione e alla complessità degli accertamenti preliminari e della procedura.
- È rispettata la disciplina sulla trasmissione del rapporto disciplinare quando il rapporto, redatto dall'autorità competente, è inviato al comandante del corpo da cui dipende il militare; non occorre che l'autorità che ha rilevato l'infrazione coincida con quella che irroga la sanzione, nei limiti delle competenze previste dal Codice dell'ordinamento militare.
- L'obbligo del militare di comunicare al proprio comando o ente gli eventi potenzialmente rilevanti per il servizio non è assolto mediante una comunicazione inviata da una casella PEC associativa a un ufficio diverso dal proprio comando, anche se l'interessato agisce quale rappresentante di un'associazione sindacale tra militari.
- L'appartenenza a un'associazione sindacale e lo svolgimento di un incarico sindacale non escludono, per il militare in servizio attivo, l'osservanza dei doveri derivanti dallo status militare, compresi quelli di disciplina, riserbo, condotta esemplare e tutela del prestigio istituzionale, anche fuori servizio e nella manifestazione pubblica del pensiero.
- È legittima la sanzione disciplinare quando l'amministrazione motiva specificamente, sulla base di fatti accertati, che dichiarazioni pubbliche diffuse attraverso un mezzo di comunicazione nazionale possono condizionare l'esercizio delle funzioni militari o ledere il prestigio e la realizzazione dei fini istituzionali; il rimprovero può risultare proporzionato quale sanzione disciplinare di minore afflittività, anche in presenza di condotte reiterate.
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