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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09954/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda proposta da una coniuge nei confronti del proprio marito per ottenere il trasferimento di alcuni immobili situati in Germania, promessi con atto notarile. Il marito chiamò in causa il curatore fallimentare del proprio patrimonio, sostenendo che costui stesse ponendo in essere turbative idonee a impedire la trascrizione dei beni nel registro fondiario e quindi l'adempimento degli obblighi assunti verso la moglie. Il Tribunale accolse la domanda principale e, quanto alla causa contro il curatore, dispose inizialmente l'integrazione della domanda; poi rigettò le pretese contro il curatore, affermando la giurisdizione italiana nella prima fase. La Corte d'appello, invece, ritenne che la controversia rientrasse nella materia dei diritti reali immobiliari e, soprattutto, nella materia fallimentare esclusa dal Reg. CE n. 44/2001, affermando la giurisdizione esclusiva del giudice tedesco. Il ricorrente per cassazione dedusse quattro censure: 1) formazione di un giudicato implicito sulla giurisdizione italiana, per mancata riserva di appello del curatore; 2) violazione dell'interesse ad impugnare ex art. 340 c.p.c.; 3) insussistenza della comunanza di causa per giustificare la chiamata in causa e la giurisdizione ex art. 6, n. 2, Reg. CE n. 44/2001; 4) erronea qualificazione della domanda come lite in materia di diritti reali immobiliari e/o di trascrizioni nei registri pubblici, invece che come controversia di natura obbligatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che si fosse formato un giudicato implicito sulla giurisdizione italiana, perché la sentenza del Tribunale che aveva definito la domanda principale era una sentenza definitiva limitata alla causa originaria, mentre la domanda contro il curatore era stata separata e rinviata per integrazione ex art. 164, comma 5, c.p.c.; quindi il curatore non era soccombente su quel punto e non aveva l'onere di proporre riserva di appello. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi sulla giurisdizione, osservando che le pretese contro il curatore riguardavano direttamente la sua attività di curatore fallimentare e miravano, in sostanza, a contestare l'apertura e lo svolgimento della procedura concorsuale tedesca e l'operato del curatore stesso. Di conseguenza, la lite rientrava nell'esclusione prevista dall'art. 1, § 2, lett. b), del Reg. CE n. 44/2001 per i fallimenti e procedure affini, con conseguente giurisdizione del giudice tedesco. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 164, comma 5, c.p.c.

    L'integrazione della domanda nulla per indeterminatezza non comporta, nel caso concreto, una decisione definitiva sulla causa separata, ma serve a consentire la prosecuzione del giudizio sulla domanda carente.

  • art. 279, secondo comma, n. 5, c.p.c.

    La sentenza che definisce la causa originaria e dispone la separazione di altra causa è qualificata come definitiva, non soggetta a riserva di impugnazione ex art. 340 c.p.c.

  • art. 340 c.p.c.

    La riserva di appello non è necessaria quando la sentenza è definitiva e la parte non è soccombente sulla specifica questione nella causa separata.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno non si forma sulla giurisdizione quando la decisione non abbia statuito, neppure implicitamente, sulla causa poi separata.

  • artt. 100 e 106 c.p.c.

    L'interesse ad agire o a impugnare va valutato in relazione alla reale soccombenza; nella specie il curatore non era tenuto a impugnare una statuizione che non lo riguardava ancora nella causa separata.

  • art. 6, n. 2, Reg. CE n. 44/2001

    La connessione tra cause non sussiste quando la domanda contro il terzo riguarda il suo operato come curatore fallimentare e non vi è una situazione di potenziale incompatibilità con la domanda principale.

  • art. 22, n. 1, Reg. CE n. 44/2001

    La Corte d'appello lo aveva richiamato per i diritti reali immobiliari, ma la Cassazione ha ritenuto prevalente l'esclusione per materia fallimentare, valorizzando il petitum sostanziale.

  • art. 22, n. 3, Reg. CE n. 44/2001

    Il richiamo alla materia dei registri pubblici non muta la qualificazione della controversia, che resta riconducibile alla procedura concorsuale.

  • art. 1, § 2, lett. b), Reg. CE n. 44/2001

    Le controversie che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e che vi sono strettamente connesse restano escluse dall'ambito del regolamento.

  • art. 3, secondo comma, legge n. 218/1995

    Nelle materie escluse dalla Convenzione di Bruxelles e dal Regolamento, il criterio di collegamento interno non consente di attrarre la giurisdizione al giudice italiano quando la procedura concorsuale è esclusivamente straniera.

  • art. 5 legge n. 218/1995

    Il riferimento alla localizzazione del bene non è decisivo se la controversia, per il suo fondamento, appartiene alla materia fallimentare.

  • artt. 31, 38, 42 e 44 r.d. n. 267/1942

    Richiamati per descrivere gli effetti dello spossessamento fallimentare e i poteri del curatore nella disciplina italiana, come parametri comparativi rispetto al diritto tedesco.

  • §§ 35, 58, 60, 80, 81, 89 InsO

    Il debitore perde l'amministrazione e la disponibilità dei beni; tali poteri spettano al curatore sotto vigilanza giudiziaria, che risponde della mala gestio.

  • Reg. CE n. 1346/2000

    Non applicabile ratione temporis alla procedura concorsuale aperta prima della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Ai fini della giurisdizione internazionale, la qualificazione della domanda va compiuta avendo riguardo al petitum e alla causa petendi sostanziali, non alla formulazione formale delle domande o al mero contesto processuale in cui esse sono state proposte.
  • L'esclusione della materia fallimentare dall'ambito del Reg. CE n. 44/2001 opera quando l'azione scaturisce direttamente da una procedura di insolvenza ed è strettamente connessa ad essa; il criterio decisivo è il fondamento giuridico del diritto fatto valere.
  • Quando una sentenza definisce la sola causa principale e separa la domanda contro un terzo per nullità dell'atto introduttivo, non si forma giudicato implicito sulla giurisdizione rispetto alla causa separata, né sussiste onere di riserva di appello su quest'ultima.
  • La connessione idonea a fondare la chiamata in causa o la giurisdizione ex art. 6, n. 2, Reg. CE n. 44/2001 richiede una reale interdipendenza tra le cause e una potenziale incompatibilità delle decisioni, non essendo sufficiente la mera affinità fattuale.
  • Le controversie che investono l'operato del curatore, i poteri di amministrazione e disposizione dei beni del fallito e la legittimità della massa fallimentare sono, in linea di principio, sottratte alle regole ordinarie di giurisdizione civile e ricadono nella disciplina concorsuale speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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