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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-309/23

Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 5 September 2024. — SE v European Commission. — Appeal – Civil service – Members of the temporary staff – Recruitment – European Commission’s pilot programme for recruiting junior administrators – Rejection of application – Eligibility conditions – Criterion of a maximum of three years of professional experience – Equal treatment – Discrimination based on age – Competence to adopt the criterion at issue. — Case C-309/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia respinge integralmente l’impugnazione di un membro del personale temporaneo della Commissione escluso dal programma Junior Professional Pilot. Conferma che il limite massimo di tre anni di esperienza professionale non costituisce discriminazione vietata, ma una differenza di trattamento indiretta sull’età giustificata da obiettivi legittimi di politica del personale. Respinge inoltre le censure sulla competenza della direzione generale che ha predisposto il bando e sulla presunta illegittimità del bando stesso.

Ricorso per cassazione contro il diniego di ammissione al programma Commissione per giovani professionisti: legittimità del criterio dei tre anni massimi di esperienza e competenza dell’organo che lo ha adottato

La questione giuridica

Se il criterio di ammissione al Junior Professional Pilot programme fondato su un massimo di tre anni di esperienza professionale comporti una discriminazione fondata sull’età, se sia giustificato ai sensi dell’articolo 1d, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari, se la Commissione fosse competente ad adottarlo e se il Tribunale abbia correttamente respinto le censure di illegittimità e il domanda risarcitoria

Principio di diritto

La Corte conferma che il criterio di accesso al programma della Commissione basato su un massimo di tre anni di esperienza professionale non è illegittimo: esso integra una differenza di trattamento indirettamente fondata sull’età, ma tale differenza è giustificata da obiettivi legittimi di politica del personale, in particolare il rinnovo equilibrato del personale e la formazione di giovani professionisti, ai sensi dell’articolo 1d, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari. Inoltre, il criterio rientrava nella competenza della direzione generale competente, in forza del mandato conferito dalla Commissione; perciò il ricorso è integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 1d dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 1, 2, 9 e 10 delle Condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione europea
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 21
  • Direttiva 2000/78/CE

Ricorso contro il diniego di ammissione al Junior Professional Pilot programme

La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto da un membro del personale temporaneo della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’azione di annullamento del diniego di ammissione al programma "Junior Professional Pilot programme" (JPP), nonché la domanda di risarcimento del danno. La controversia verte soprattutto sulla legittimità del criterio di ammissibilità fondato su un massimo di tre anni di esperienza professionale e sulla competenza dell’unità amministrativa che lo ha introdotto.

Fatti e procedimento

SE aveva iniziato a lavorare presso la Commissione nel 2018 come membro del personale temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera b), delle CEOS, con contratto poi prorogato. Nel marzo 2021 la Commissione pubblicava un invito a manifestare interesse per reclutare "junior administrators" nell’ambito del JPP. SE presentava domanda, ma la Commissione la respingeva il 23 aprile 2021 per inidoneità, confermando poi tale decisione dopo il reclamo amministrativo.

Davanti al Tribunale, SE deduceva tre censure principali: discriminazione fondata sull’età, abuso di potere e incompetenza dell’organo che aveva adottato il bando, nonché illegittimità dell’invito a manifestare interesse. Il Tribunale respingeva tutte le domande, ritenendo, tra l’altro, che il criterio dei tre anni di esperienza producesse una differenza di trattamento indirettamente fondata sull’età, ma giustificata da obiettivi legittimi di politica del personale ai sensi dell’articolo 1d, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1d dello Statuto dei funzionari, che vieta le discriminazioni, incluse quelle fondate sull’età, e consente limitazioni giustificate da motivi oggettivi e ragionevoli e da obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale;
  • gli articoli 1, 2, 9 e 10 delle CEOS, sul regime giuridico del personale temporaneo;
  • l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali;
  • l’articolo 277 TFUE, sull’eccezione di illegittimità;
  • la direttiva 2000/78/CE, utilizzata come parametro interpretativo in via analogica, pur non applicandosi direttamente al contenzioso della funzione pubblica dell’Unione.

Primo motivo: presunta illegittimità del bando per violazione delle CEOS

La Corte conferma che le censure fondate sugli articoli 2 e 9 delle CEOS erano irricevibili. SE, infatti, non contestava la norma che costituiva il fondamento diretto della decisione di rigetto, né una disposizione connessa direttamente a tale decisione, ma la pretesa illegittimità delle condizioni di impiego dei candidati vincitori. Per questo motivo l’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE non poteva essere utilmente sollevata contro quelle disposizioni.

Secondo motivo: status dei "blue book trainees"

Quanto alla censura secondo cui i tirocinanti "blue book" non potrebbero essere considerati personale della Commissione, la Corte osserva che, pur non rientrando in una categoria espressamente prevista dallo Statuto o dalle CEOS, essi lavorano effettivamente per la Commissione per la durata del tirocinio. Ne consegue che il Tribunale poteva qualificarli, per quel periodo, come appartenenti al personale della Commissione ai fini del bando.

Terzo e quarto motivo: natura della discriminazione e disciplina applicabile

La Corte respinge l’argomento secondo cui il criterio dei tre anni di esperienza costituirebbe discriminazione diretta basata sull’età. Il criterio non menziona l’età, ma solo la durata dell’esperienza professionale; pertanto la differenza di trattamento è qualificata come indiretta.

La Corte precisa inoltre che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 non è la base della giustificazione adottata dal Tribunale nel caso di specie. Il Tribunale aveva invece applicato l’articolo 1d, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari. Ne deriva che il quarto motivo, fondato su una lettura errata della sentenza impugnata, è infondato.

Legittimità degli obiettivi perseguiti dal JPP

La Corte conferma che gli obiettivi del JPP, così come individuati dal Tribunale, sono legittimi nel quadro della politica del personale: da un lato, favorire una composizione più equilibrata del personale della Commissione consentendo l’accesso a personale "junior"; dall’altro, consentire ai partecipanti di sviluppare competenze utili nel servizio civile dell’Unione e presso la Commissione. Tali obiettivi sono coerenti con la logica dell’articolo 1d, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari e trovano un riscontro analogico nei principi della direttiva 2000/78, in particolare nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che ammette speciali condizioni di accesso al lavoro per i giovani per favorirne l’integrazione professionale.

La Corte sottolinea che la circostanza che tali obiettivi riguardino un gruppo determinato di persone non ne esclude la legittimità: è sufficiente che essi rientrino in una politica del personale e siano connessi a finalità di interesse generale.

Proporzionalità e vantaggio per i tirocinanti "blue book"

Il ricorrente contestava anche la proporzionalità del criterio e il presunto vantaggio indebito per i tirocinanti "blue book", richiamando dati statistici sulla loro alta presenza tra i candidati e i selezionati. La Corte dichiara irricevibili o infondati tali rilievi perché il giudice di appello non può riesaminare liberamente i fatti e le prove in assenza di denuncia di una loro distorsione manifesta. In ogni caso, il Tribunale aveva già rilevato che il bando non era riservato ai soli tirocinanti e che questi non godevano di alcun vantaggio nella selezione.

Competenza a introdurre il criterio dei tre anni di esperienza

Sul punto della competenza, la Corte conferma che la Direzione generale "Human Resources and Security" agiva in base al mandato conferito dalla Commissione con la decisione PV(2018) 2257 final. La rinuncia non era limitata a un riferimento generico, poiché la Commissione aveva richiamato e sostanzialmente approvato la nota informativa PERS(2018) 38/2, nella quale era indicato il criterio dei tre anni massimi di esperienza professionale per il JPP. Pertanto, l’introduzione del criterio rientrava nelle attribuzioni dell’unità competente.

La Corte respinge anche la censura secondo cui la direzione generale avrebbe dovuto aggiungere al criterio il requisito che l’esperienza fosse maturata nei cinque anni precedenti la candidatura. Anche se il Tribunale non aveva affrontato espressamente tale punto, il ricorrente non avrebbe comunque potuto essere ammesso al programma, poiché la sua esperienza complessiva superava già il limite massimo di tre anni. Ne deriva che l’omessa risposta non incideva sul dispositivo della sentenza impugnata.

Decisione

Poiché nessuno dei motivi di ricorso era idoneo a condurre all’annullamento della sentenza del Tribunale, la Corte respinge integralmente l’impugnazione. Le spese sono poste a carico di SE, che deve sopportare anche quelle sostenute dalla Commissione.

Principio affermato

Un criterio di selezione che fissi un massimo di tre anni di esperienza professionale per l’accesso a un programma di reclutamento di giovani professionisti non è illegittimo quando, pur determinando una differenza di trattamento indirettamente collegata all’età, sia giustificato da obiettivi legittimi di politica del personale e adottato dall’organo competente nell’ambito del mandato ricevuto; l’eccezione di illegittimità non può inoltre essere utilizzata per contestare disposizioni non costitutive del fondamento giuridico della decisione impugnata.

Come è indicizzato

Materiediritto della funzione pubblica dell’unione europeadiscriminazione fondata sull’etàselezione e reclutamento del personaleresponsabilità extracontrattuale e risarcimento del dannocontrollo incidentale di legittimità

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