Sentenza del 25/02/2016 n. 1065 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Ordini professionali protetti - Presupposto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di applicare l'IRAP è stata esclusa: il professionista che svolge personalmente l'attività, mettendo a disposizione soltanto le proprie competenze tecniche e specialistiche, non realizza il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. L'iscrizione a un albo o ordine professionale protetto impedisce di attribuire rilievo decisivo alla mera organizzazione strumentale utilizzata nell'attività.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'IRAP non fosse dovuta perché, nell'esercizio della professione, impiegava esclusivamente la propria opera, ossia il proprio sapere tecnico e specialistico, senza una struttura organizzativa autonoma idonea a generare una ricchezza aggiuntiva. Secondo tale impostazione, per le attività professionali tipiche svolte da soggetti iscritti ad albi o ordini protetti, l'abilitazione e l'iscrizione all'ordine qualificano la professione, mentre l'organizzazione eventualmente utilizzata per svolgerla non costituisce di per sé presupposto dell'imposta.
Norme richiamate
IRAP
L'imposta presuppone un'attività autonomamente organizzata capace di produrre una ricchezza aggiuntiva rispetto al lavoro personale del professionista. La sola attività intellettuale e tecnica del professionista, anche se esercitata in forma autonoma, non è sufficiente.
Norme sull'esercizio delle professioni protette e sull'iscrizione agli albi professionali
Per le professioni tipiche riservate agli iscritti a un albo o ordine, l'iscrizione costituisce elemento qualificante dell'attività. Non può quindi attribuirsi automaticamente rilievo fiscale all'organizzazione di cui il professionista si avvale per svolgere la prestazione.
Massime di principio
- Un professionista non è automaticamente soggetto a IRAP solo perché esercita un'attività autonoma o utilizza strumenti e beni strumentali ordinari.
- Il presupposto dell'IRAP richiede un'autonoma organizzazione idonea a produrre un valore aggiunto rispetto al lavoro personale del professionista.
- Quando l'attività è svolta prevalentemente con le competenze personali del professionista e senza una struttura significativamente autonoma, l'IRAP può non essere dovuta.
- L'iscrizione a un albo protetto rafforza la natura personale e specialistica della prestazione, ma non esclude in assoluto l'IRAP se, in concreto, esiste una struttura organizzativa autonoma e rilevante.
- La valutazione deve essere concreta e riferita all'effettiva organizzazione dell'attività: personale dipendente, collaboratori, beni strumentali e struttura complessiva possono assumere rilievo se eccedono il minimo necessario per l'esercizio personale della professione.
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