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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07703/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva accolto la richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; il difensore lamentava specificamente l'entità della pena e l'omessa concessione, nella massima portata, delle circostanze attenuanti generiche

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che l'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. comporti una rinuncia alle doglianze successivamente proponibili in Cassazione, anche su questioni rilevabili d'ufficio, con l'unica eccezione della eventuale illegittimità della pena. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    L'accordo sulla pena in appello attribuisce alla parte un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice di secondo grado e ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, impedendo la proposizione in Cassazione di doglianze rinunciate con l'accordo, salvo la contestazione della illegittimità della pena

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Consente di dichiarare il ricorso inammissibile senza formalità procedurali; la Corte lo ha richiamato per dichiarare immediatamente l'inammissibilità e per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende

  • legge 103/2017

    Ha introdotto il nuovo art. 599-bis c.p.p.; secondo la Corte la modifica ha conferito all'accordo sulla pena effetti preclusivi che incidono anche sul giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Un accordo sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis comporta la rinuncia a proporre in Cassazione doglianze diverse da quelle eventualmente preservate: non è possibile impugnare in Cassazione questioni già rinunciate con il concordato
  • La sola eccezione alla preclusione è la doglianza relativa all'illegittimità della pena: questioni di illegalità della pena possono essere comunque dedotte in Cassazione
  • Questioni che spettavano essere dedotte in primo grado o con il gravame devono essere sollevate allora; accettare il concordato comporta perdita della possibilità di sollevare nuove censure in sede di legittimità
  • La Corte può dichiarare il ricorso inammissibile senza formalità e irrogare sanzioni pecuniarie (spese e somme a favore della Cassa delle ammende) in base all'art. 610, comma 5-bis
  • Prima di concludere un accordo sulla pena va valutato attentamente l'effetto rinunciatario: il difensore dovrebbe preservare espressamente eventuali riserve solo nei limiti consentiti (es. illegittimità della pena) o rifiutare l'accordo se intende mantenere altre impugnazioni
  • Se si ritiene esistente una illegittimità della pena (es. pena non prevista dalla legge o superiorità rispetto ai limiti normativi), tale motivo può costituire eccezione non preclusa dall'accordo e dunque essere proposto in Cassazione

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