Cassazione Penale, Sentenza n. 17935/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano del 28/03/2023 che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna al Tribunale di Essen (Germania) in esecuzione di un mandato di arresto europeo del 03/02/2023 relativo a un mandato d'arresto interno dell'01/02/2023 per traffico di stupefacenti. Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 6 della legge n.69/2005 e dell'art. 8, par.1, lett. c) della decisione quadro 2002/584/GAI, contestava l'identificazione dell'autore del reato (sostenendo che fosse basata sul nickname "phantomblack@encrochatcom") e, in rito, la validità del mandato d'arresto europeo per mancata allegazione del provvedimento interno, ritenendo che ciò impedisse il necessario controllo del quadro probatorio da parte dell'autorità richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10 che ha adeguato la normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI eliminando l'obbligo di allegazione del provvedimento interno al mandato di arresto europeo, rendendo il mandato "autosufficiente". Ha ritenuto che il mandato di arresto europeo impugnato contenesse una descrizione dettagliata delle risultanze investigative sufficienti per il vaglio di serietà dell'ipotesi accusatoria e che non risultasse che l'identificazione del ricorrente fosse fondata esclusivamente sul nickname (anzi, persone note solo con il nickname erano indicate come sconosciute). Ha quindi respinto le doglianze del ricorrente. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/2005.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005
art. 6; art. 17, comma 4 (modificato)
Originariamente prevedeva allegazioni al mandato di arresto europeo; dopo il d.lgs. n.10/2021 la parte sulle allegazioni (es. provvedimento custodiale interno) è stata eliminata per conformare la normativa nazionale alla decisione quadro, rendendo il mandato autosufficiente
decisione quadro 2002/584/GAI
Definisce la funzione e i requisiti del mandato di arresto europeo; non richiede l'allegazione del provvedimento custodiale interno e ispira l'interpretazione che il mandato sia autosufficiente
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Adegua la normativa nazionale alla decisione quadro eliminando l'obbligo di allegazione di atti interni al M.A.E., con l'effetto di limitare il controllo dell'autorità richiesta al contenuto autosufficiente del mandato
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile, salvo l'assenza di colpa dell'istante; qui la Corte ha ritenuto presente colpa e fissato la somma
Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021 (Ferrari)
Precedente che conferma che la mancata indicazione dei "gravi indizi di colpevolezza" nel M.A.E., dopo le modifiche normative, non costituisce motivo legittimo di rifiuto della consegna
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui l'assenza di colpa dell'istante nella determinazione della causa d'inammissibilità è valutata restrittivamente; qui non ravvisata
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.10/2021 il mandato di arresto europeo è considerato autosufficiente: non è più necessario allegare il provvedimento interno di emissione per rendere valida la richiesta di consegna
- La sufficienza del M.A.E. si valuta sulla base della descrizione delle risultanze investigative in esso contenute: una esposizione dettagliata può garantire all'autorità richiesta il necessario vaglio di serietà dell'ipotesi accusatoria
- La mancata indicazione dei 'gravi indizi di colpevolezza' nel M.A.E. non costituisce più di per sé motivo di rifiuto della consegna
- Contestazioni sull'identificazione basata su pseudonimi o nickname richiedono di dimostrare che l'identificazione sia stata effettuata esclusivamente su tale elemento; se il mandato riporta ulteriori elementi o distingue persone note solo per nickname come "sconosciute", l'obiezione perde forza
- I ricorsi manifestamente infondati in materia di M.A.E. possono essere dichiarati inammissibili e comportano condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preventivamente la fondatezza sostanziale e formale delle doglianze prima di proporre ricorso
- In casi simili è utile concentrare i rilievi su vizi formali specifici espressamente previsti dalla decisione quadro o dalla normativa nazionale vigente, piuttosto che su richieste di documentazione che la normativa non richiede più
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