Ordinanza n. 85/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Questore di Bergamo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emergono, in particolare, censure relative all’omesso preavviso di rigetto e alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione nonostante l’esito negativo della procedura di ingresso per lavoro. Il nulla osta al lavoro subordinato era stato revocato dalla Prefettura per carenza reddituale del datore di lavoro, per il parere negativo della Questura in relazione a reati ascritti al datore di lavoro e per la mancanza di documentazione, inclusa la proposta di contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di sufficienti profili di fondatezza, ritenendo che il diniego del permesso di soggiorno fosse vincolato. Una volta revocato il nulla osta al lavoro subordinato, la Questura non poteva rilasciare il permesso per lavoro, poiché il nulla osta costituisce presupposto essenziale del rilascio. Per tale ragione, l’omesso preavviso di rigetto è stato ritenuto irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, l. 241/1990. Il Collegio ha inoltre escluso, in via cautelare, la possibilità di concedere un permesso per attesa occupazione quando la procedura di ingresso regolare per lavoro non si sia perfezionata per mancanza dei requisiti di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale della domanda di sospensione esaminata dal TAR.
art. 21-octies, comma 2, prima parte, l. 241/1990
L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità del provvedimento quando, avuto riguardo alla natura vincolata dello stesso, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato priva la Questura del presupposto essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro; il conseguente diniego ha natura vincolata.
- Quando il diniego del permesso di soggiorno per lavoro è vincolato dalla precedente revoca del nulla osta, l’omesso preavviso di rigetto è irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, l. 241/1990.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato se la procedura di ingresso regolare per lavoro non è andata a buon fine per la mancanza dei requisiti di legge, inclusa la revoca del nulla osta per carenza dei requisiti del datore di lavoro o per incompletezza documentale.
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