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Sentenza

Sentenza n. 4520/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (nel seguito: “Autorità” o “ARERA”) del 28 gennaio 2020, n. 11/2020/E/eel, recante “Decisione del reclamo presentato da Alperia Smart Services S.r.l. nei confronti di Terna S.p.A. ed E-distribuzione S.p.A.” (di seguito: “Deliberazione 11/2020/E/eel”), notificata a mezzo PEC in data 30.1.2020; - per quanto possa occorrere, di ogni altro atto e provvedimento presupposto, preordinato, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, nonché per l’accertamento negativo - dell’obbligo di pagamento del corrispettivo di sbilanciamento, valorizzato al prezzo di cui all’art. 40 della Deliberazione ARERA 9 giugno 2006, n. 111/06, per il periodo 1° aprile 2016 – 31 dicembre 2017, in relazione al POD IT001E00213064, e, conseguentemente, per la condanna - di Terna S.p.A. alla restituzione delle somme indebitamente versate a tale titolo da parte di Alperia, pari a Euro 266.655,55, oltre gli interessi come per legge.

Giustizia amministrativa202000741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ARERA n. 11/2020/E/eel, recante il rigetto del reclamo relativo agli errori nella misura dei prelievi elettrici e ai corrispettivi di sbilanciamento applicati al POD IT001E00213064 dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e gestori di rete)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società venditrice di energia ha impugnato la deliberazione con cui ARERA aveva respinto il reclamo contro E-Distribuzione e Terna, chiedendo anche l'accertamento negativo dell'obbligo di pagare i corrispettivi di sbilanciamento valorizzati ai sensi dell'art. 40 della deliberazione 111/06 e la restituzione da parte di Terna di euro 266.655,55, oltre interessi. La controversia riguardava l'algoritmo di misura del POD collegato alla rete interna di utenza del sito industriale di Acerra: dal 1° aprile 2016 l'unità di produzione era uscita virtualmente dalla rete interna, ma E-Distribuzione non aveva aggiornato l'algoritmo; Terna ha poi modificato l'algoritmo per il 2017 e E-Distribuzione ha rideterminato le misure per il 2016. ARERA aveva riconosciuto il grave inadempimento di E-Distribuzione agli obblighi di misura, ma aveva escluso che esso giustificasse l'errata programmazione dei prelievi imputata alla venditrice. I primi due motivi denunciavano violazione dell'art. 44, comma 1, d.lgs. 93/2011 e della deliberazione ARERA 188/2012/E/com, nonché dell'art. 14.6 della deliberazione 111/06 e delle disposizioni del TIME, sostenendo che ARERA non potesse respingere il reclamo dopo aver accertato l'inadempimento del distributore e contestando la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per omessa valutazione, travisamento, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. e dell'art. 14.6 della deliberazione 111/06, nonché illogicità, ingiustizia manifesta e contraddittorietà con precedenti decisioni ARERA: secondo la ricorrente, la responsabilità della programmazione errata doveva ricadere sui gestori, che avevano comunicato misure inesatte, e non sull'operatore che aveva atteso la validazione ufficiale. ARERA e Terna eccepivano inoltre il difetto di interesse, perché il procedimento di reclamo non avrebbe consentito di ottenere l'esenzione dai corrispettivi né la restituzione delle somme.

La decisione

Il TAR prescinde dall'eccezione di carenza d'interesse sollevata da ARERA e Terna e respinge nel merito tutti i motivi. In relazione alle doglianze concernenti l'inadempimento del distributore, chiarisce che il riconoscimento della violazione degli obblighi di misura da parte di E-Distribuzione non comporta automaticamente che l'errore di programmazione della venditrice sia imputabile al gestore né determina il diritto all'esenzione dai corrispettivi. Quanto alla diligenza richiesta all'utente del dispacciamento, la società conosceva sin da maggio 2016 la macroscopica divergenza tra i consumi effettivi rilevati dai contatori fiscali e i dati comunicati dal distributore: per aprile, 834.000 kWh contro 56 kWh. Le successive segnalazioni di NGP, i consumi mensili comunicati per il 2017 e il fatto che la società fatturasse al cliente sulla base dei consumi effettivi confermavano che essa non poteva considerare attendibili i dati del distributore per programmare i prelievi. Non è sufficiente aver sollecitato le verifiche del gestore: l'operatore professionale, disponendo dei dati reali, avrebbe dovuto tenerne conto nella programmazione. È respinta anche la tesi secondo cui, ai sensi dell'art. 20 del TIME, dovessero utilizzarsi esclusivamente i dati ufficialmente validati: tale criterio può valere in assenza di incongruenze manifeste; inoltre la validazione rileva ex post, mentre la programmazione deve basarsi su stime attendibili, dati storici e consumi prevedibili. La domanda di annullamento è respinta e, conseguentemente, non sono accolte le domande di accertamento negativo e restituzione. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 14.6 Allegato A deliberazione ARERA 111/06

    Ai sensi dell’art.14.6 dell’Allegato A della delibera 111/06 “Gli utenti del dispacciamento delle unità fisiche di produzione e consumo sono tenuti a definire programmi di immissione e prelievo utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza”.

    L'utente del dispacciamento deve formulare programmi di prelievo attendibili usando le migliori stime disponibili e osservando la diligenza professionale; quando i dati ufficiali risultano manifestamente incongruenti con i consumi effettivi conosciuti, non può basare la programmazione sui soli dati validati.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    L'agere della impresa deve essere governato - secondo la soglia di diligenza normativamente esigibile in capo ad un operatore pur sempre qualificato (art. 1176, comma 2, cod. civ.) - da una strategia di programmazione "attendibile", cioè aderente -per quanto possibile- ai dati "reali" di prelievo ed immissione.

    La diligenza qualificata dell'operatore professionale del settore energetico impone una programmazione quanto più aderente ai dati reali di prelievo e immissione, anche quando questi divergano dalle misure trasmesse o validate dal gestore.

  • art. 20 TIME

    Ciò può senz’altro valere quando tra i “quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità” (art.14.6 cit.) e i dati di misura ufficialmente validati non si rilevino palesi incongruenze, ipotesi diversa dal caso di specie, in cui sin da subito (par. 21) era emersa una notevole incongruenza tra la misurazione del contatore (di 834 MWh) e quella comunicata da e-distribuzione (di 56 kWh). Inoltre i dati validati dal gestore sono dati che rilevano ex post, mentre ai fini della programmazione delle immissioni e dei prelievi l’operatore diligente prende in considerazione i valori della produzione, i dati storici e i consumi e i prelievi prevedibili in relazione all’operatività delle strutture produttive cui è rivolta l’attività di vendita dell’energia.

    Il riferimento ai dati di misura validati dal gestore non esonera l'operatore dall'usare dati effettivi e previsioni attendibili quando emergano divergenze macroscopiche; la validazione è successiva, mentre la programmazione richiede l'esame dei dati storici e dei consumi prevedibili.

  • art. 44, comma 1, d.lgs. 93/2011

    Come noto, il servizio pubblico di dispacciamento è disciplinato dall’Autorità ‒ nell’esercizio delle funzioni attribuitele dall’art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dall’art. 42, comma 1, lettera b), del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 ‒ con la deliberazione 9 luglio 2006 n. 111/06, attuativa delle previsioni degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79.

    La disposizione è richiamata quale parte del quadro attributivo e regolatorio del servizio di dispacciamento; la sentenza non enuncia una specifica interpretazione dell'art. 44, ma respinge le censure relative al procedimento di reclamo.

  • art. 4, comma 1, deliberazione ARERA 111/06

    Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della citata delibera 111/06, tutti gli operatori di mercato, ovvero i soggetti che producono e vendono, ovvero acquistano, energia sono utenti del servizio dispacciamento e come tali sono tenuti a concludere con il gestore il relativo contratto di servizio, condizione necessaria per operare sul mercato elettrico.

    Gli operatori che producono, vendono o acquistano energia sono utenti del dispacciamento e devono concludere il relativo contratto di servizio per operare sul mercato elettrico.

  • art. 2, comma 12, lettera h), l. 481/1995

    Come noto, il servizio pubblico di dispacciamento è disciplinato dall’Autorità ‒ nell’esercizio delle funzioni attribuitele dall’art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dall’art. 42, comma 1, lettera b), del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 ‒ con la deliberazione 9 luglio 2006 n. 111/06, attuativa delle previsioni degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79.

    La norma è richiamata quale fonte delle funzioni dell'Autorità nella disciplina del servizio pubblico di dispacciamento.

  • art. 42, comma 1, lettera b), d.lgs. 93/2011

    Come noto, il servizio pubblico di dispacciamento è disciplinato dall’Autorità ‒ nell’esercizio delle funzioni attribuitele dall’art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dall’art. 42, comma 1, lettera b), del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 ‒ con la deliberazione 9 luglio 2006 n. 111/06, attuativa delle previsioni degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79.

    La norma è richiamata quale fonte delle funzioni dell'Autorità nella disciplina del servizio pubblico di dispacciamento.

  • artt. 3 e 5 d.lgs. 79/1999

    Come noto, il servizio pubblico di dispacciamento è disciplinato dall’Autorità ‒ nell’esercizio delle funzioni attribuitele dall’art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dall’art. 42, comma 1, lettera b), del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 ‒ con la deliberazione 9 luglio 2006 n. 111/06, attuativa delle previsioni degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79.

    Le disposizioni sono richiamate come base legislativa attuata dalla deliberazione ARERA 111/06 per la disciplina del dispacciamento.

  • art. 40 deliberazione ARERA 111/06

    La disposizione è menzionata in relazione alla valorizzazione dei corrispettivi di sbilanciamento richiesti dalla ricorrente; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • L'utente del servizio di dispacciamento deve definire i programmi di prelievo sulla base delle migliori stime disponibili e secondo la diligenza qualificata dell'operatore professionale; l'obbligo non si esaurisce nell'utilizzo dei dati ufficialmente validati dal gestore.
  • Quando i dati di misura comunicati dal gestore presentano una divergenza macroscopica rispetto ai consumi effettivi conosciuti dall'operatore, quest'ultimo deve tener conto delle misure reali, dei dati storici e dei consumi prevedibili nella programmazione, anche se ha sollecitato il gestore a verificare e correggere i dati ufficiali.
  • La violazione degli obblighi regolatori di misura da parte del gestore non determina automaticamente l'imputabilità al gestore dell'errore di programmazione dell'utente del dispacciamento né esonera quest'ultimo dai propri autonomi obblighi di diligenza.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energetici
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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