Ordinanza n. 77/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, in persona del Commissario pro tempore, n. 302 del 25 novembre 2025, avente ad oggetto “definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l’acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica, di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e di assistenza extra – ospedaliera estensiva, ambulatoriale e domiciliare con oneri a carico del S.S.R., erogate dalla rete di assistenza territoriale privata accreditata – Triennio 2025-2027”, nella parte in cui definisce i tetti di spesa per l'annualità 2026; 2. del Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, in persona del Commissario pro tempore, n. 316 del 11 dicembre 2025, nella parte in cui, pur rettificando il DCA n. 302/2025, ne conferma l’impianto lesivo per l’annualità 2026; 3. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli in questa sede impugnati, ancorché non conosciuto, ivi incluse le note e le relazioni istruttorie richiamate nel DCA n. 302/2025, nonché tutti gli atti dell’istruttoria eventualmente eseguita sui provvedimenti impugnati. E, per l’accertamento dell'obbligo della Regione Calabria, e dunque del Commissario ad acta, di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso l'adeguato finanziamento della rete territoriale accreditata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DCA n. 302/2025, come rettificato dal DCA n. 316/2025, nella parte relativa ai tetti di spesa per l'annualità 2026 per prestazioni riabilitative e sanitarie della rete privata accreditata
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La struttura privata accreditata ha impugnato i decreti del Commissario ad acta che definiscono, per il triennio 2025-2027, i livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica, sanitaria e sociosanitaria ed extra-ospedaliera, contestandoli limitatamente all'annualità 2026. È stato chiesto anche l'accertamento dell'obbligo della Regione e del Commissario ad acta di garantire i LEA mediante un adeguato finanziamento della rete territoriale privata accreditata. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, ma dà conto della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che la trattazione del merito debba avvenire re adhuc integra. Nell'esercizio dei poteri atipici riconosciuti dall'art. 55 c.p.a., ha individuato quale misura più idonea la sospensione del termine per la stipula del contratto relativo alla ricorrente sino alla definizione della controversia. Il Collegio ha ritenuto che tale misura non pregiudichi gli interessi pubblici né quelli delle altre parti costituite. La trattazione di merito è stata fissata all'udienza pubblica del 16 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione consente al giudice cautelare di adottare una misura atipica e adeguata alla tutela provvisoria delle posizioni coinvolte; nel caso concreto tale misura è consistita nella sospensione del termine per la stipula del contratto sino alla definizione della controversia.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può adottare, nell'ambito dei poteri atipici previsti dall'art. 55 c.p.a., una misura diversa dalla mera sospensione dell'atto impugnato quando essa risulti più idonea a preservare integralmente le posizioni delle parti fino alla decisione di merito.
- Quando la controversia richiede una trattazione nel merito re adhuc integra, la sospensione del termine per la stipula del contratto può costituire una misura cautelare adeguata, purché sia ritenuta compatibile con gli interessi pubblici e con quelli delle altre parti coinvolte.
- La complessità della fattispecie può giustificare la compensazione integrale delle spese e delle competenze della fase cautelare.
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