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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50244/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Salerno: 1) inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione per mancata autonoma valutazione ex art. 292 c.p.p.; 2) censura sulla sussistenza dei gravi indizi in relazione all'associazione finalizzata alla commissione di reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (contestata partecipazione al sodalizio, che la ricorrente riteneva inesistente o comunque privo della sua volontà/consapevolezza); 3) mancata prova della partecipazione all'associazione con riferimento alla cessione di un cellulare al convivente detenuto; 4) censura sulle esigenze cautelari, con riferimento a elementi favorevoli alla ricorrente (rifiuto di introdurre stupefacente in carcere, relazione con soggetto senza precedenti) ritenuti non adeguatamente considerati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: primo e ultimo motivo ritenuti generici e privi di specificità (la ricorrente non ha indicato i passi dell'ordinanza in cui l'omessa autonoma valutazione avrebbe impedito conclusioni diverse); i motivi relativi ai gravi indizi configurano un contestato riesame del merito ed erano inammissibili nella sede di legittimità. Il Tribunale di Salerno aveva invece svolto una motivazione articolata richiamando prove e indizi (dichiarazioni del detenuto Massimiliano Milone, intercettazioni, conversazioni captate, meccanismo delle ricariche su carte PostPay, osservazioni, sequestri e arresti) e aveva ritenuto che la ricorrente avesse avuto un ruolo attivo (intestazione di una PostPay con transazioni riconducibili alla commercializzazione, contatti con il gruppo ebolitano, partecipazione all'organizzazione dei lanci). Sono state ritenute concrete ed attuali le esigenze cautelari e proporzionata la misura. Conseguenze economiche: condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiesto che il giudice delle misure compia un'autonoma e motivata valutazione delle risultanze investigative; la Corte ha ritenuto però che la ricorrente non avesse indicato con specificità i passi in cui tale autonoma valutazione sarebbe mancata o avrebbe portato a conclusioni diverse

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sul traffico e detenzione di stupefacenti: la misura cautelare è fondata sulla ritenuta partecipazione dell'indagata a un'associazione finalizzata all'introduzione e commercializzazione di stupefacenti, elemento ritenuto dimostrato dalla Corte territoriale con richiamo a plurime risultanze investigative

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Previsione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di cui al titolo (richiamata dal Tribunale): spetta all'indagato superare tale presunzione con elementi positivi, cosa non avvenuta nel caso di specie

  • art. 391 ter cod. pen.

    Riferimento ai delitti associativi (inquadramento dei reati associativi contestati); la Corte ha ritenuto che le risultanze investigative fossero idonee a configurare la partecipazione a forme associative contestate

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina delle esigenze cautelari: il Tribunale ha ritenuto sussistente il concreto pericolo di reiterazione in ragione della condotta associata e della personalità negativa dell'indagata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità, la possibilità di sanzione pecuniaria: la Corte ha condannato la ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata in relazione all'assenza di ragioni di esonero dall'imposizione della sanzione pecuniaria: la ricorrente non ha fornito elementi per essere esonerata

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione avverso provvedimenti "de libertate" devono essere specifici: è necessario indicare esattamente quali passi del provvedimento impugnato sarebbero viziati e come tali vizi avrebbero potuto condurre a decisioni diverse
  • La Corte di legittimità non svolge un riesame libero del merito: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove o dei fatti sono inammissibili
  • Quando il giudice di merito espone una motivazione articolata richiamando elementi concreti (intercettazioni, dichiarazioni, pagamenti riconducibili a carte, servizi di osservazione, sequestri), tali argomentazioni godono di ampia persuasione in sede di legittimità salvo vizi logici evidenti
  • Per i reati connessi al traffico di stupefacenti (anche in ambito carcerario) esiste una presunzione relativa delle esigenze cautelari; l'indagato che intende contrastarla deve fornire elementi positivi e specifici
  • Singoli elementi (es. cessione di un cellulare) possono risultare insufficienti da soli a escludere la partecipazione associativa, ma se inseriti in un quadro probatorio più ampio (PostPay con transazioni, intercettazioni, contatti riferibili al gruppo) possono giustificare misure cautelari

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