Cassazione Penale, Sentenza n. 29383/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Faggiano impugnava l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 al diniego del patrocinio a spese dello Stato. Denunciava violazione di legge (artt. 73, 79 comma 3 e 96 d.P.R. 115/2002) e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l'ammissione in ragione della mancata indicazione di entrate successive (reddito di cittadinanza percepito nel 2020 e compensi per lavori occasionali), pur essendo l'autodichiarazione riferita ai redditi 2019 corretta e pur risultando che l'obbligo di comunicare variazioni scatta secondo i termini previsti dall'art. 79.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia errato sia nell'interpretazione dell'art. 79 (attribuendo l'obbligo di comunicazione anche al richiedente non ammesso e come comunicazione immediata alla percezione del reddito), sia nell'applicazione dell'art. 96: il rigetto non poteva fondarsi su mere supposizioni riguardo a presunti redditi non dichiarati (lavori occasionali) senza che il giudice avesse utilizzato i poteri istruttori previsti dalla norma (richiesta di documenti, trasmissione alla Guardia di Finanza) e senza indicare elementi di fatto idonei a formare la presunzione secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, art. 79, lettera d)
comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della precedente eventuale comunicazione di variazione
L'obbligo di comunicazione riguarda il soggetto ammesso al patrocinio e non il mero richiedente; la comunicazione va fatta entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno decorrente dalla domanda (o dalla precedente comunicazione), non immediatamente al momento della percezione del reddito.
d.P.R. 115/2002, art. 96, comma 2
Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche
Per respingere l'istanza il giudice deve basarsi su "fondati motivi" desunti da elementi indicati dalla norma (casellario, tenore di vita, condizioni personali/familiari, attività economiche) e, se necessario, attivare verifiche (es. Guardia di Finanza). Non sono sufficienti mere supposizioni; le presunzioni devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
d.P.R. 115/2002, art. 76, comma 1
La soglia di reddito per l'ammissione si valuta sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, ossia sui redditi dell'anno precedente alla domanda; la valutazione è annuale e va effettuata secondo quanto previsto dall'art. 76.
d.P.R. 115/2002, art. 79, lettera c)
una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76
La domanda deve essere corredata dall'autodichiarazione relativa ai redditi dell'anno fiscale antecedente la presentazione; tale dichiarazione è distinta dall'obbligo di comunicare variazioni successivamente verificatisi per chi è ammesso.
d.P.R. 115/2002, art. 99
La disciplina dei rimedi in materia di patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 99, comma 4, quando riguarda l'interpretazione delle norme citate.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lettera o)
Rinvio alla normativa sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione; disciplina la forma e la dichiarazione resa dal richiedente in luogo della certificazione.
Codice Civile, artt. 2727 e 2729
Criteri per l'utilizzo della presunzione semplice: l'inferenza è ammessa solo se il fatto noto da cui si parte presenta i requisiti di gravità, precisione e concordanza; il giudice deve motivare le presunzioni su tali elementi e non fondarsi su mere ipotesi.
d.P.R. 115/2002, art. 73
Norma richiamata dal ricorrente tra gli articoli impugnati; la sentenza si focalizza comunque su art. 79 e art. 96 per l'analisi dell'obbligo di comunicazione e dei "fondati motivi".
Massime di principio
- L'obbligo di comunicare variazioni reddituali previsto dall'art. 79 lett. d) riguarda chi è ammesso al patrocinio e deve essere eseguito entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno decorrente dalla domanda o dalla precedente comunicazione, non al momento immediato della percezione del reddito.
- La valutazione del superamento della soglia reddituale ai fini del diniego richiede "fondati motivi" basati su elementi concreti (casellario, tenore di vita, attività economiche, ecc.); il giudice deve motivare tali elementi e, se necessario, attivare verifiche (es. Guardia di Finanza).
- Non è legittimo negare il patrocinio esclusivamente su mere supposizioni o su elementi emersi durante l'interrogatorio senza ulteriori accertamenti: le presunzioni devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Il richiedente deve corredare la domanda con l'autodichiarazione relativa all'ultimo anno fiscale (art. 79 lett. c) e conservare/fornire documentazione su eventuali redditi occasionali; tuttavia eventuali redditi percepiti nello stesso anno della domanda non impongono comunicazione immediata se non è ancora decorso l'anno previsto dall'art. 79 lett. d).
- Se il giudice ritiene necessarie verifiche, deve prima chiedere integrazioni documentali o trasmettere l'istanza agli organi di controllo; solo la mancata collaborazione ingiustificata può giustificare la declaratoria di inammissibilità.
- In caso di diniego fondato su interpretazioni errate della normativa o su motivazioni insufficienti, è possibile impugnare l'ordinanza con ricorso in cassazione argomentando l'errata applicazione degli artt. 76, 79 e 96 d.P.R. 115/2002.
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