Sentenza n. 557/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del rigetto dell'istanza finalizzata a ottenere una concessione demaniale relativa a aree, beni e banchine site nel Porto di Genova, Ponte Somalia Ponente Prolungamento, con conseguente affidamento ad altro operatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di concessione demaniale relativa ad aree, beni e banchine site nel Porto di Genova, con conseguente affidamento ad altro operatore
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che aveva rigettato l’istanza presentata il 25 ottobre 2019 per ottenere una concessione demaniale relativa ad aree, beni e banchine nel Porto di Genova, Ponte Somalia Ponente Prolungamento, allora nella disponibilità di altro operatore economico. Nel corso del giudizio la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. L’Autorità resistente ha aderito alla rinuncia, ma ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., poiché la dichiarazione di rinuncia era stata depositata e notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza e nessuna parte interessata alla prosecuzione aveva manifestato opposizione. Il Collegio ha quindi dato atto della rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate, in considerazione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
«1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue».
La rinuncia è valida se resa nelle forme previste, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e non opposta dalle parti interessate alla prosecuzione; in tal caso determina l’estinzione del processo. Le spese possono essere compensate dal collegio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme alle disposizioni sull’estinzione e sulla rinuncia; dal testo non emerge una specifica applicazione ulteriore.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo può essere effettuata in ogni stato e grado mediante dichiarazione della parte o dell’avvocato munito di mandato speciale, depositata in giudizio o resa in udienza e verbalizzata.
- La rinuncia determina l’estinzione del processo quando è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e nessuna parte che abbia interesse alla prosecuzione vi si oppone.
- In caso di rinuncia, il rinunciante è ordinariamente tenuto alle spese degli atti processuali compiuti, ma il giudice può compensarle valutando le circostanze concrete e la natura della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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