Sentenza del 14/05/2018 n. 253 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Registro - Trascrizione accettazione tacita di eredità - In dipendenza di un atto di vendita in forma pubblica - Imposta di registro in misura fissa ‐ Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa trascrizione dell'accettazione tacita di eredità dipendente unicamente da un atto pubblico di vendita immobiliare è soggetta all'imposta ipotecaria in misura fissa. Sono inoltre previste l'esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa ipotecaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale della trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, quando tale accettazione deriva esclusivamente da un atto pubblico di vendita immobiliare. Il principio esaminato è se tale formalità debba scontare l'imposta ipotecaria in misura proporzionale oppure fissa, nonché se siano dovute l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria.
Norme richiamate
Art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 23/2011, come modificato
A norma del novellato art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 23/2011
La norma è interpretata nel senso che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, quando risulta esclusivamente da un atto pubblico di vendita immobiliare, sconta l'imposta ipotecaria in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo e dalla tassa ipotecaria.
Massime di principio
- Quando l'accettazione tacita di eredità deriva esclusivamente da un atto pubblico di vendita di un immobile, la relativa trascrizione deve essere assoggettata all'imposta ipotecaria in misura fissa.
- In tale specifica fattispecie non sono dovute l'imposta di bollo né la tassa ipotecaria.
- La qualificazione fiscale dipende dalla modalità con cui l'accettazione tacita si manifesta: il principio non va automaticamente esteso a formalità fondate su atti diversi dall'atto pubblico di vendita immobiliare.
- Per applicare correttamente il trattamento agevolato occorre verificare sia la natura pubblica dell'atto sia il fatto che la trascrizione dell'accettazione tacita dipenda unicamente da quell'atto.
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