Sentenza n. 5420/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) dell’ordinanza, prot. n. 1830, con data 18/01/2023 e notificata in data 02/02/2023, a firma del Dirigente del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio ing. Maurizio Attanasio, recante “ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del Dpr 380/2001 per opere abusive eseguite in Napoli, via Nicolardi n. 145. Atto non soggetto a pubblicazione all’Albo pretorio”, nella parte in cui ordina al sig. Mazzotti Antonio, quale responsabile dei lavori e proprietario dell’immobile, di provvedere all’ordine di demolizione delle abusivamente eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni dalla data di notifica dell’atto oggetto d’impugnativa giudiziale; b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottato il 18 gennaio 2023 e notificato il 2 febbraio 2023, relativo a un manufatto chiuso di circa 17,50 mq realizzato sul terrazzo di copertura di un immobile in via Nicolardi n. 145
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordine comunale di demolizione, deducendo, con il primo motivo, che il manufatto sul terrazzo, di circa 7,00 x 2,50 metri, avrebbe altezza di 2,20 metri e dimensioni tali da non determinare una significativa trasformazione urbanistico-edilizia; ne ha sostenuto la natura pertinenziale e l’assenza dei presupposti per qualificarlo come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, contestando anche l’altezza di circa 3 metri indicata dall’amministrazione. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento che ha condotto all’ordine di demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Il primo è infondato perché il ricorrente non ha fornito elementi sulla volumetria dell’immobile principale, necessari a dimostrare che l’opera fosse inferiore al 20% del volume dell’edificio; inoltre, il sopralluogo aveva accertato un’altezza di 3 metri e non è stata dimostrata la natura pertinenziale del manufatto, esteso 17,50 mq e dotato di autonomia rispetto all’abitazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’opera, chiusa su tutti i lati con muratura e pannelli in PVC e vetro, insiste su un’area sottoposta a plurimi vincoli paesaggistico-ambientali e ha presuntivamente prodotto un impatto paesaggistico. Il secondo motivo è infondato: l’ordine di demolizione è espressione di un potere repressivo vincolato e doveroso, per il quale non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per un’effettiva partecipazione del destinatario. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune di Napoli le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
Il concetto di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie ad un'opera principale, e non anche a quelle che, per dimensioni e finalità, siano connotate da una propria autonomia funzionale
La pertinenza urbanistica ricorre soltanto per opere modeste e accessorie, prive di autonomia funzionale; un manufatto autonomo per dimensioni e finalità non può essere ricondotto a tale categoria.
art. 31 d.P.R. 380/2001
l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto
L’ordine di demolizione è un atto vincolato e doveroso di repressione dell’abuso edilizio; per la sua adozione non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, poiché non vi è spazio per momenti partecipativi capaci di incidere sul contenuto dell’atto.
art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004
Ora, da tutti gli atti prodotti in giudizio dall’Ente (in specie, la D.D. di demolizione n. 385/A del 21.12.2022 ed il sotteso verbale di sopralluogo del 17.05.2022) risulta che il manufatto sanzionato non è ‘aperto’ da alcun lato (non essendo, perciò, assimilabile ad una tettoia); essendo chiuso, per 2 lati, da “muratura” e, per gli altri 2 lati, da “pannelli in pvc e vetro”: per cui, insistendo esso sul terrazzo di copertura, presuntivamente ha comportato un certo impatto paesaggistico in area vincolata, sotto più aspetti.
La chiusura del manufatto su tutti i lati, con muratura e pannelli, esclude l’assimilazione a una tettoia aperta e, in ragione della collocazione in area vincolata, consente di ravvisare un presunto impatto paesaggistico.
Massime di principio
- La pertinenza urbanistica è configurabile solo per opere di modesta entità, accessorie a un’opera principale e prive di autonoma funzionalità; dimensioni e finalità dell’opera vanno considerate per accertarne l’eventuale autonomia.
- Chi invoca la natura pertinenziale di un’opera edilizia deve dimostrare gli elementi necessari a ricondurla alla relativa categoria, compreso il rapporto dimensionale con l’edificio principale quando rilevante; la mancanza di prova della volumetria di quest’ultimo impedisce di dimostrare il rispetto della soglia del 20%.
- L’ordine di demolizione di opere abusive è espressione di un potere vincolato e doveroso e, secondo l’indirizzo applicato dal TAR, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario.
- Un manufatto chiuso su tutti i lati, realizzato su un terrazzo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non è assimilabile a una tettoia aperta e può essere valutato come opera capace di produrre impatto paesaggistico.
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