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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10073/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore addetto a turni di vigilanza privata aveva chiesto il pagamento delle somme asseritamente maturate per la mancata fruizione, nel periodo dal 7 febbraio 2008 al 30 giugno 2014, della pausa retribuita di dieci minuti prevista per i turni superiori a sei ore consecutive. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato la società datrice al pagamento di euro 1.867,44 oltre accessori, qualificando la pretesa come retribuzione dovuta per le pause non godute e valorizzando l'obbligo datoriale di organizzare i turni in modo da consentirne il godimento o, in mancanza, di concedere riposi compensativi. In cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 74 del CCNL di settore e dell'art. 8 del D.lgs. n. 66/2003, sostenendo che la mancata fruizione della pausa non genera un credito retributivo ma, al più, un danno risarcibile; omesso esame del fatto decisivo che la retribuzione delle pause sarebbe già stata compresa nel compenso per i turni; violazione del giudicato interno formatosi sulla statuizione di primo grado circa la correttezza della retribuzione corrisposta e l'assenza di prestazione non pagata; violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provato l'inadempimento e posto a carico della società l'onere di dimostrare di avere adottato misure organizzative idonee o di avere concesso riposi compensativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la mancata fruizione della pausa o del riposo compensativo, nel regime applicabile al personale di vigilanza privata, non possa essere remunerata come prestazione lavorativa aggiuntiva ma debba essere eventualmente valutata in termini di danno risarcibile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché verifichi anzitutto la reale domanda proposta sotto il profilo di causa petendi e petitum, nei limiti del divieto di mutatio libelli, e poi, se del caso, accerti l'eventuale danno subito dal lavoratore invece della perdita di un corrispettivo retributivo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 74 CCNL Istituti di Vigilanza Privata del 2.5.2006

    pausa retribuita di minuti dieci; modalità da convenirsi a livello aziendale; in caso di impossibilità di godimento, riposi compensativi di pari durata entro trenta giorni

    La clausola collettiva disciplina la pausa come intervallo retribuito o, se non fruibile per esigenze di servizio, come riposo compensativo; non prevede la monetizzazione automatica della mancata pausa come retribuzione di lavoro svolto.

  • art. 74 CCNL Istituti di Vigilanza Privata dell'8.4.2013

    pausa retribuita di minuti dieci; in caso di impossibilità di godimento, riposi compensativi di pari durata entro trenta giorni

    La disciplina collettiva viene letta nello stesso senso: la mancata fruizione impone riposi compensativi e non un credito retributivo per i minuti non goduti.

  • art. 8 D.lgs. n. 66/2003

    il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa; in difetto di disciplina collettiva, pausa non inferiore a dieci minuti

    La pausa è funzionale al recupero delle energie psico-fisiche e, ove non goduta secondo la disciplina applicabile, non si traduce automaticamente in retribuzione, ma in una possibile tutela risarcitoria se sussistono i presupposti.

  • art. 2, comma 3, D.lgs. n. 66/2003

    come modificato dall'art. 41, comma 3, d.l. n. 112/2008 conv. con modif. nella l. n. 133/2008

    Per il periodo successivo alla modifica legislativa, gli addetti ai servizi di vigilanza privata sono esclusi dall'ambito di regolazione generale e si applica la contrattazione collettiva di settore.

  • art. 41, comma 3, d.l. n. 112/2008

    Richiamato per la modifica dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 66/2003, con esclusione del settore vigilanza privata dalla disciplina generale.

  • L. n. 133/2008

    Legge di conversione del d.l. n. 112/2008 richiamata per la modifica dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 66/2003.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per i motivi di diritto proposti dalla società.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma sul vizio di omesso esame di fatto decisivo, invocata per contestare il mancato rilievo della pretesa già remunerata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione del giudicato interno.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla forma e ai limiti dell'appello nel rito del lavoro.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla specificità dei motivi di appello.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta efficacia del giudicato interno.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione della pretesa in termini retributivi anziché risarcitori.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia sulla ripartizione dell'onere della prova circa la mancata fruizione delle pause sia sulla prova delle misure organizzative adottate dal datore di lavoro.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta erronea valutazione del materiale probatorio e della pacificità del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta errata valutazione delle prove da parte della Corte territoriale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • La mancata fruizione della pausa o del riposo compensativo previsto dalla disciplina collettiva di settore, quando la funzione della pausa è quella di tutela della salute e del recupero psico-fisico, non dà luogo di regola a un credito retributivo per tempo di lavoro aggiuntivo, ma può rilevare sul piano risarcitorio se sia allegato e provato un danno.
  • Quando la contrattazione collettiva prevede, in alternativa alla pausa non goduta, riposi compensativi di pari durata, il datore di lavoro non può essere automaticamente condannato al pagamento di retribuzione per i minuti di pausa non fruiti; occorre verificare la corretta natura della domanda e l'eventuale sussistenza di un danno.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve preliminarmente verificare la domanda originaria sotto il profilo di causa petendi e petitum, con rispetto del divieto di mutatio libelli, prima di procedere all'eventuale accertamento del danno.
  • La tutela riconnessa al mancato godimento delle pause di sicurezza e recupero va ricondotta alla lesione del bene salute-sicurezza del lavoratore, non alla prestazione lavorativa non remunerata, salvo diversa previsione normativa o contrattuale espressa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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