Cassazione Penale, Sentenza n. 10207/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che li aveva ritenuti responsabili, a vario titolo, di turbativa d'asta, tentata estorsione, detenzione di armi e dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1). Rodondini contestava l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e la mancata concessione di attenuanti (art. 62-bis), sostenendo di aver agito solo per recuperare i propri beni e senza consapevole sfruttamento della forza intimidatrice del gruppo. Lucci e suoi difensori censuravano soprattutto la ricostruzione probatoria (interpretazione delle intercettazioni), la riqualificazione tra turbativa d'asta ed estorsione (presunto travisamento della prova e mancanza del "quid pluris"), la responsabilità per il possesso di armi, la configurazione del metodo mafioso e la quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto congrua e coerente la motivazione della Corte d'appello, confermando che: 1) l'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche senza provare formalmente l'esistenza di un'associazione, quando la vittima percepisce la caratura criminale e la forza intimidatrice (giurisprudenza consolidata); 2) l'interpretazione delle intercettazioni è questione di merito rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità; 3) il reato di turbativa d'asta (art. 353) è reato di pericolo concreto e l'allontanamento degli altri offerenti integra la fattispecie; 4) vi è stato un "quid pluris" per i fatti estorsivi nei confronti dei Lupoli, mentre per i Landolfi non emerse richiesta estorsiva concreta; 5) le censure sulla detenzione di armi e sulla dosimetria sono generiche o fondate su diversa valutazione di fatto, non riconsiderabile in cassazione. In conseguenza i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e ad un contributo alla Cassa delle ammende (€3.000,00), mentre le richieste di rifusione delle spese delle parti civili sono rigettate.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 D.L. 13/05/1991, n.152 conv. L. 12/07/1991, n.203)
L'aggravante si configura anche senza prova di una associazione mafiosa quando la condotta richiami alla vittima la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo; è sufficiente che la vittima percepisca la caratura criminale dell'agente
art. 353 cod. pen. (turbativa d'asta)
Reato di pericolo concreto: condotte collusive, violente o decettive che determinano un rischio di alterazione della libera concorrenza negli incanti integrano la fattispecie; l'allontanamento di concorrenti può essere sufficiente
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Per l'estorsione è richiesto il fine di conseguire un profitto mediante violenza o minaccia; può concorrere formalmente con la turbativa se sussiste un quid pluris come la richiesta di denaro
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti per incensurati)
La circostanza attenuante richiede valutazione sullo stile di vita e inserimento criminale: la Corte ha ritenuto giustificata la mancata applicazione per la gravità e metodo dei fatti
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e ad ammenda quando si dichiara inammissibile il ricorso; la Corte ha irrogato un contributo alla Cassa delle ammende
art. 541, comma 1 cod. proc. pen.
art. 541, comma 1 cod. proc. pen.
Regola la rifusione delle spese alla parte civile previa valutazione della qualità della partecipazione della parte civile al processo; qui la richiesta di rifusione è stata rigettata per insufficiente attività delle parti civili
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) può essere applicata anche senza prova formale di associazione: è sufficiente che la vittima percepisca la caratura criminale e la forza intimidatrice evocata dall'agente
- Le intercettazioni e la loro interpretazione sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; la Cassazione sindaca tali valutazioni solo per manifesta illogicità o irragionevolezza
- Il reato di turbativa d'asta è un reato di pericolo concreto: l'allontanamento o l'intimidazione dei potenziali offerenti integra la fattispecie anche se non si dimostra un danno patrimoniale concreto
- Estorsione e turbativa d'asta possono concorrere: per ritenere l'estorsione oltre la turbativa è necessario il "quid pluris" (es. richiesta o ottenimento di denaro a titolo estorsivo)
- Censure in cassazione che si limitano a una rivalutazione del merito probatorio o a versioni alternative delle intercettazioni sono inammissibili
- La mancata concessione di attenuanti generiche e la determinazione della pena sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica
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