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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17730/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite trae origine da una successione ereditaria che comprendeva un appartamento sito in Modena. Un coerede agiva per lo scioglimento della comunione ereditaria, per il rimborso della metà delle spese sostenute per il compendio e per i frutti derivanti dal possesso dei beni; il fratello si opponeva, eccependo la prescrizione del credito per spese e, in via riconvenzionale, deducendo l'usucapione del bene. In un separato giudizio lo stesso coerede aveva inoltre chiesto la risoluzione per inadempimento di una transazione del 28 novembre 1994, con cui aveva rinunciato a far valere diritti sull'immobile e il fratello aveva rinunciato a chiedere i frutti. Riunite le cause, il Tribunale ha respinto la domanda di usucapione, sciolto la comunione e formato le porzioni. La Corte d'appello ha confermato, rilevando che per usucapire un bene ereditario non basta il mero possesso o godimento del bene, né l'utilizzo, l'amministrazione, il pagamento di imposte e spese: occorre una condotta univoca che escluda il godimento altrui e manifesti il possesso esclusivo uti dominus. Avverso l'ordinanza di cassazione che aveva già rigettato il ricorso ordinario, il coerede soccombente ha proposto revocazione deducendo un reiterato travisamento dei fatti e un omesso esame critico delle risultanze, con riferimento al possesso delle chiavi, alla locazione dell'appartamento, alla plurima interversione del possesso e all'impugnazione di una delibera condominiale; ha sostenuto che la Corte avrebbe erroneamente negato l'accertamento del possesso esclusivo, mentre dagli atti esso sarebbe risultato provato.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il motivo di revocazione non integrasse un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma si risolvesse nella contestazione della valutazione giuridica e probatoria compiuta nell'ordinanza impugnata circa l'inidoneità dei fatti dedotti a fondare l'usucapione. Ha quindi dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile, respingendo anche la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza per mancanza di ius superveniens. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 6.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, con distrazione in favore del difensore antistatario della controparte, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio rilevante è solo l'errore di fatto, consistente in una falsa percezione di dati risultanti dagli atti, non quando si controverta su interpretazione, valutazione o qualificazione giuridica dei fatti.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio revocatorio contro le sentenze della Corte di cassazione è ammesso nei limiti ristretti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., e non può essere usato per denunciare errori di diritto o di giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio della sentenza di cassazione richiede una svista percettiva su un fatto decisivo, immediatamente rilevabile dal confronto tra decisione e atti, e non può coincidere con un diverso apprezzamento delle prove o con una diversa lettura giuridica della fattispecie.
  • Non è ammessa la revocazione quando la parte, sotto la veste dell'errore di fatto, miri in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito o a contestare la corretta applicazione delle norme giuridiche.
  • Nel contesto dell'usucapione di un bene in comunione ereditaria, il mero godimento esclusivo di fatto, il pagamento di spese o imposte e la gestione del bene non bastano, da soli, a dimostrare il possesso ad usucapionem, occorrendo elementi univoci idonei a manifestare il possesso esclusivo uti dominus e l'esclusione del godimento altrui.
  • Ai fini del rimedio revocatorio contro decisioni della Corte di cassazione, restano estranee all'errore di fatto le censure che investano motivazione, contraddittorietà logica, omesso esame di argomentazioni difensive o asseriti errori di diritto.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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