Sentenza n. 104/2026 - Milano, Sezione 4
quanto al ricorso n. 1288 del 2019: per l'annullamento - della deliberazione 18 dicembre 2018 n. 670/2018/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, recante “Aggiornamento delle tariffe per l’erogazione del servizio di trasmissione dell''energia elettrica per l'anno 2019 e decisioni in merito alle istanze per incentivi a specifici progetti con rischi elevati”, pubblicata sul sito www.arera.it il 27 dicembre 2018; - ove occorrer possa, della deliberazione 19 febbraio 2019 n. 58/2019/E/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, recante “Avvio di un'istruttoria conoscitiva in merito alla regolazione delle partite economiche relative all''energia elettrica destinata agli Stati interclusi nello Stato italiano”, pubblicata sul sito www.arera.it il 20 febbraio 2019; - ove occorrer possa, della lettera di Terna S.p.A. del 7 marzo 2019 ad oggetto “Regolazione del servizio di trasmissione dell''energia elettrica alla Repubblica di San Marino”, trasmessa a mezzo pec, e dei relativi allegati, convenzione per la regolazione del servizio di trasmissione dell''energia elettrica, schema di fideiussione convenzione CTR e anagrafica, nonché della determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione (oggi: Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling) 19 maggio 2016, 11/2016, della comunicazione di Terna S.p.A. 31 ottobre 2018 (prot. Autorità A/31605 e A/31616 del 7 novembre 2018), della comunicazione di Terna S.p.A. 31 ottobre 2017 (prot. Autorità 35906/A del 31 ottobre 2017), della comunicazione di Terna S.p.A. 3 agosto 2018 (prot. Autorità 23280/A del 3 agosto 2018), della comunicazione di Terna S.p.A. 29 ottobre 2018 (prot. Autorità 30797/A del 29 ottobre 2018), della nota del 29 novembre 2017 (prot. Autorità 33891/P), con la quale gli uffici dell'Autorità hanno comunicato a Terna le risultanze istruttorie sulla proposta di aggiornamento tariffario per l'anno 2019, della comunicazione di Terna S.p.A. 5 dicembre 2018 (prot. Autorità 34644/A del 6 dicembre 2018), ancorché non conosciute; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e l'accertamento, ove occorrer possa, della estraneità dei punti di interconnessione tra l''Italia e lo Stato di San Marino al perimetro considerabile da Terna per la fatturazione CTR e confermato dalla deliberazione ARERA 18 dicembre 2019, n. 670/2018/R/eel e, in ogni caso, dell''insussistenza dei presupposti per l''applicazione del corrispettivo CTR ai prelievi di energia effettuati presso tali punti di interconnessione; quanto al ricorso n. 332 del 2022: per l’annullamento - della deliberazione dell'ARERA in data 14 dicembre 2021, n. 576/2021/R/eel, pubblicata sul sito dell'Autorità medesima in data 20 dicembre 2021, recante “Definizione della Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli stati interclusi nel territorio italiano e ad altri stati per il tramite di interconnessioni per le quali non è attuato il controllo degli scambi programmati” – non comunicata ad AASS, nella parte in cui impone alla Repubblica di San Marino la corresponsione dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento ivi individuati, prevedendo sul piano degli effetti che “le disposizioni di cui al presente provvedimento in merito all'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento e delle tariffe di trasmissione e di distribuzione trovino attuazione in assenza di diverse disposizioni derivanti dagli accordi siglati tra lo Stato italiano e il corrispondente Stato estero”; - ove occorrer possa, e nei limiti di quanto d'interesse ai fini della presente impugnazione, della deliberazione dell'Autorità in data 19 febbraio 2019, n. 58/2019/E/eel recante “Avvio di un'istruttoria conoscitiva in merito alla regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli stati interclusi nello stato italiano”; - ove occorrer possa, della deliberazione dell'Autorità in data 26 novembre 2019, n. 491/2019/E/eel, recante “chiusura dell'istruttoria conoscitiva, avviata con deliberazione dell'autorità 58/2019/e/eel, in merito alla regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli stati interclusi nel territorio italiano” e del relativo Allegato A “Resoconto dell'istruttoria conoscitiva in merito alla regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano” - non pubblicato sul sito dell'Autorità; - ove occorrer possa, del documento di consultazione dell'Autorità 26 novembre 2019, n. 492/2019/E/eel; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto o connesso a quelli gravati, anche se non conosciuto; nonché per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia della Deliberazione dell'ARERA in data 14 dicembre 2021, n. 576/2021/R/eel nei confronti della Repubblica di San Marino e di AASS; nonché per la condanna di Terna alla restituzione delle somme indebitamente percepite in forza della deliberazione impugnata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni ARERA n. 670/2018/R/eel e n. 576/2021/R/eel, nonché atti connessi, nella parte in cui applicano a San Marino i corrispettivi CTR di trasmissione e il corrispettivo di dispacciamento uplift
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria e gestore di rete)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I due ricorsi, riuniti per connessione, riguardavano il regime tariffario applicato all'energia elettrica importata dalla Repubblica di San Marino attraverso la rete italiana. La ricorrente sosteneva, con riguardo alla deliberazione n. 670/2018/R/eel, l'insussistenza dei presupposti per applicare il corrispettivo CTR ai prelievi effettuati presso le interconnessioni di Cailungo e Rovereta; deduceva violazione della disciplina regolatoria e legislativa, incompetenza, contraddittorietà con precedenti atti, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Contestava inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e motivazione, l'irragionevolezza e la disparità di trattamento rispetto alla riserva energetica riconosciuta alla frontiera francese, nonché la violazione degli accordi bilaterali tra Italia e San Marino. Con riguardo alla deliberazione n. 576/2021/R/eel, la ricorrente deduceva carenza di potere, straripamento e sviamento, violazione dei principi internazionali e degli accordi bilaterali, violazione del principio pacta sunt servanda, dei principi di parità e non discriminazione, difetto di istruttoria, inattendibilità del criterio dell'autosufficienza energetica, violazione del principio eurounitario di cost-reflectivity e illegittimità dell'imposizione dell'intero corrispettivo di dispacciamento uplift. Venivano altresì proposte domande restitutorie e risarcitorie. Le resistenti eccepivano, tra l'altro, l'improcedibilità e la formazione del giudicato sulla precedente controversia relativa alla deliberazione ARERA n. 653/2014/R/eel.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a. e ha respinto le eccezioni preliminari. Ha escluso l'improcedibilità, rilevando che le deliberazioni impugnate riguardavano periodi e contenuti in parte diversi e risultavano adottate all'esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata motivazione. Ha inoltre escluso il giudicato, poiché gli atti impugnati e, in parte, le parti dei precedenti giudizi erano diversi. Nel merito, ha ritenuto legittima l'applicazione del CTR: la riserva di capacità concessa a San Marino garantisce l'accesso all'energia importata, ma non comporta l'uso gratuito della rete italiana né l'esenzione dai costi di trasmissione. Il presupposto del CTR è il prelievo di energia dalla rete di trasmissione nazionale da parte del soggetto che beneficia del servizio; tale presupposto ricorre per l'energia che transita attraverso la RTN e raggiunge le sottostazioni di Cailungo e Rovereta. L'art. 1, comma 107, l. n. 239/2004 attribuisce al Ministero la disciplina delle caratteristiche tecniche e delle modalità di accesso e connessione, non derogando alla competenza tariffaria di ARERA. Gli accordi tra Italia e San Marino, inclusi l'Accordo di cooperazione economica del 31 marzo 2009 e la Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939, sono stati ritenuti programmatici e privi di disposizioni cogenti sull'esenzione o sulla ripartizione degli oneri di trasporto. La censura sul contraddittorio è stata respinta perché la deliberazione tariffaria ha carattere generale e, ai sensi dell'art. 13 l. n. 241/1990, non richiede la comunicazione individuale di avvio; quanto all'atto di avvio dell'istruttoria conoscitiva, esso era comunque privo di autonoma lesività e rendeva conoscibile il procedimento. Sono state respinte anche le censure di difetto di istruttoria e motivazione: l'inclusione dei punti di interconnessione costituiva una prassi tariffaria storica, già applicata dal 2008, e la motivazione sulla necessità di evitare la socializzazione dei costi a carico degli utenti italiani è stata ritenuta adeguata. Quanto alla deliberazione n. 576/2021/R/eel, il TAR ha escluso la carenza di potere e l'incompetenza, ritenendo che ARERA avesse esercitato la propria competenza di regolazione tariffaria senza invadere la sfera ministeriale o quella riservata agli accordi internazionali. È stato ritenuto legittimo il criterio dell'autosufficienza per assoggettare gli Stati interclusi al corrispettivo uplift, poiché essi non sono in grado di coprire autonomamente il fabbisogno né di regolare il proprio carico e sono quindi assimilabili agli utenti nazionali sotto il profilo del dispacciamento. È stata inoltre respinta la contestazione dell'applicazione dell'intero corrispettivo uplift: l'istruttoria è stata ritenuta adeguata, il corrispettivo non abnorme e non sussiste un obbligo di conformità della decisione finale al precedente documento di consultazione. Le domande restitutorie e risarcitorie sono state respinte per la legittimità degli atti impugnati. I ricorsi sono stati respinti con condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore di ciascuna delle due parti resistenti costituite, per complessivi euro 5.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi per soggetti e oggetto; il TAR ha riunito i due ricorsi per la loro stretta connessione soggettiva e oggettiva.
art. 13, comma 1, l. 241/1990
Esclude la necessità della comunicazione individuale di avvio del procedimento per gli atti amministrativi generali e regolatori; la deliberazione tariffaria di ARERA è stata qualificata come atto generale.
art. 1, comma 107, l. 239/2004
con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano
La disposizione riguarda le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e connessione e non attribuisce al Ministero il potere di disciplinare i profili tariffari, né deroga alla competenza regolatoria di ARERA.
art. 2, comma 1, l. 481/1995
La regolazione deve perseguire anche la tutela degli interessi di utenti e consumatori; tale finalità legittima l'attenzione di ARERA ai costi eventualmente socializzati sugli utenti italiani.
art. 1, comma 1.1, TIT
la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici
Definisce il CTR come componente destinata a coprire i costi del servizio di trasporto sulla RTN.
art. 16, comma 16.1, TIT
Ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale riconosce al gestore del sistema di trasmissione un corrispettivo determinato applicando la componente CTR
Il prelievo di energia dalla RTN costituisce il presupposto per l'applicazione del CTR; la riserva di capacità non comporta l'esenzione dal pagamento.
art. 44.3, Allegato A alla deliberazione ARERA n. 111/2006
Prevede il corrispettivo unitario di dispacciamento uplift, applicato anche agli Stati interclusi secondo la regolazione ritenuta legittima dal TAR.
art. 10, d.P.R. 1199/1971
Ha consentito la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario proposto dalla ricorrente.
art. 36 d.lgs. 93/2011
Riserva allo Stato l'attività di dispacciamento, esercitata in concessione da Terna sull'intero territorio nazionale.
art. 1, comma 1, d.lgs. 79/1999
Costituisce la base della concessione a Terna delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica.
Massime di principio
- La riserva di capacità di trasporto riconosciuta a uno Stato intercluso per consentirgli di importare energia elettrica non implica, in assenza di una norma espressa o di un accordo internazionale cogente, l'esenzione dal pagamento dei corrispettivi relativi al transito dell'energia sulla rete di trasmissione nazionale.
- Il presupposto per l'applicazione del corrispettivo CTR è il prelievo di energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale da parte del soggetto che beneficia del servizio di trasporto; la proprietà estera o pubblicistica del soggetto e la particolare collocazione territoriale dello Stato intercluso non escludono l'onerosità del servizio.
- L'art. 1, comma 107, l. n. 239/2004 attribuisce al potere ministeriale la definizione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di accesso e connessione tra reti, ma non sottrae ad ARERA la competenza esclusiva sulla regolazione tariffaria né consente di introdurre, senza previsione espressa, deroghe al sistema tariffario generale.
- Le deliberazioni tariffarie di un'autorità di regolazione, aventi contenuto generale e regolatorio, non richiedono la comunicazione individuale di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 l. n. 241/1990.
- Gli accordi internazionali di cooperazione formulati in termini programmatici e di auspicio collaborativo non possono fondare, in assenza di disposizioni cogenti, un'esenzione tariffaria o una diversa ripartizione degli oneri del servizio di trasmissione dell'energia elettrica.
- Nell'esercizio della regolazione del dispacciamento, l'autorità può assoggettare gli Stati interclusi al corrispettivo uplift quando essi, non potendo coprire autonomamente il fabbisogno o regolare il proprio carico, siano oggettivamente assimilabili agli utenti nazionali quanto alle esigenze di equilibrio e sicurezza della rete; il documento di consultazione non vincola il contenuto della decisione finale.
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