Ordinanza n. 288/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento 22 giugno 2026 emesso dalla Direzione Provinciale INPS di La Spezia, di rigetto della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) presentata da -OMISSIS- in data 7 aprile 2026, relativa al periodo dal 23 marzo 2026 al 21 giugno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria relativa al periodo dal 23 marzo 2026 al 21 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento della Direzione Provinciale INPS di La Spezia che aveva rigettato la domanda di CIGO presentata per una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla relazione illustrativa allegata alla domanda emergeva che la situazione di crisi era collegata all'andamento negativo di un principale cliente, descritto anche come operatore di riferimento del settore nautico. Il giudice ha rilevato che la ricorrente non ha dimostrato, ai fini cautelari, sufficienti profili di fondatezza della censura, poiché la nozione di crisi di mercato richiede un riferimento all'andamento del mercato o del settore merceologico e non può essere identificata automaticamente con la crisi di una singola azienda, anche quando questa sia il principale cliente dell'impresa richiedente.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha premesso che la CIGO opera in via eccezionale rispetto alla regola del sinallagma dell'obbligo retributivo, poiché il relativo onere è assunto dalla collettività; ne deriva che i presupposti dell'intervento devono essere interpretati restrittivamente. Ha inoltre affermato che la valutazione dell'INPS sulla sussistenza della crisi aziendale presenta un ampio margine di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, evidente incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti. Applicando l'art. 3, comma 2, del D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, il Collegio ha ritenuto che il solo andamento negativo di un'impresa cliente, pur principale e operante in un settore di riferimento, non integri necessariamente una crisi di mercato ai fini della CIGO. Non ravvisando sufficienti profili di fondatezza, ha negato la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 3, comma 2, D.M. 15 aprile 2016, n. 95442
Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa, di cui costituiscono indici, oltre agli elementi di cui al comma 2, il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento
La crisi di mercato richiede una mancanza di lavoro o di commesse riconducibile all'andamento del mercato o del settore merceologico di appartenenza, da valutare anche mediante il contesto economico-produttivo del settore o la congiuntura negativa del mercato di riferimento; non coincide automaticamente con la crisi di una singola azienda cliente.
Massime di principio
- L'ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria costituisce un intervento eccezionale, finanziato dalla collettività, sicché i relativi presupposti devono essere interpretati restrittivamente.
- Ai fini dell'integrazione della causale della crisi di mercato per la CIGO, la mancanza di lavoro o di commesse deve derivare dall'andamento negativo del mercato o del settore merceologico di riferimento; il solo andamento negativo di una singola azienda cliente, anche principale o di rilievo nel settore, non è di per sé sufficiente.
- Il sindacato giurisdizionale sui dinieghi di ammissione alla CIGO, incidendo su valutazioni tecniche dell'ente previdenziale circa la situazione di crisi aziendale, è limitato ai casi di evidente illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti.
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