Cassazione Penale, Ordinanza n. 02531/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui tale condanna consegue all'inammissibilità quando il ricorso sia proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, circostanza non ravvisata nel caso concreto.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 5 giugno 2025. Il ricorrente deduceva che la Corte territoriale avesse reso una motivazione solo apparente sul diniego delle attenuanti generiche e che non avesse valorizzato elementi positivi che avrebbero potuto giustificare la concessione di tali circostanze attenuanti. La Corte di cassazione rileva però che il giudice di appello aveva motivato il diniego richiamando le modalità del fatto, il comportamento successivo al rinvenimento dei beni illegittimamente detenuti, la pervicacia dell'imputato, la sua gravità criminale e la prosecuzione di condotte illecite durante la detenzione carceraria, elementi incompatibili con l'asserita resipiscenza e con un'autentica adesione al percorso rieducativo.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato sulla base delle modalità del fatto, della condotta susseguente e della personalità dell'imputato; la censura di motivazione apparente è stata ritenuta infondata.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per escludere che il ricorrente possa andare esente dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulti privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La censura per motivazione apparente sul diniego delle attenuanti generiche è infondata quando il giudice di merito abbia indicato, sia pure sinteticamente, elementi concreti e logicamente significativi a sostegno del diniego, come modalità della condotta, comportamento successivo al fatto e personalità dell'imputato.
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi legittimamente sulla negativa valutazione della personalità desumibile da pervicacia, reiterazione di condotte illecite e mancata resipiscenza, anche in presenza di una lunga detenzione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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