Ordinanza n. 893/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato formatosi con sentenza n. 4606/2021 resa il 13/07/2021, nella causa iscritta al r.g. n. 11761/2020 del Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, depositata il 13/07/2021, munita di formula esecutiva il 09/09/2021, notificata il 21/10/2021 al Ministero Istruzione Università e Ricerca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli, con pagamento della sorte capitale ma non degli interessi legali e della rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere la completa esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4606/2021 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, notificata al Ministero. Nel corso del giudizio il Commissario ad acta aveva estinto l'obbligazione relativa alla sorte capitale, ma non aveva liquidato né corrisposto le componenti accessorie del credito. In ottemperanza a una precedente ordinanza istruttoria, la ricorrente ha specificato e documentato il credito residuo, quantificandolo in euro 2.133,61 per interessi legali e in euro 2.612,66 per rivalutazione monetaria, per complessivi euro 4.746,27. L'Amministrazione non ha formulato contestazioni specifiche sui calcoli.
La decisione
Il TAR ha ritenuto non integralmente satisfattivo l'adempimento del Commissario ad acta, poiché il giudicato, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria, comprende anche gli accessori di legge maturati per il ritardo nell'adempimento, ossia interessi legali e rivalutazione monetaria. Poiché i conteggi della ricorrente non sono stati specificamente contestati, il Tribunale li ha considerati non contestati e ha ordinato al Commissario ad acta di completare l'esecuzione del giudicato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, mediante liquidazione e pagamento di euro 4.746,27. Il TAR ha inoltre disposto che, in caso di mancata esecuzione nel termine, la Segreteria trasmetta d'ufficio gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, ai fini della valutazione di eventuali responsabilità per danno erariale dei funzionari responsabili del ritardo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato deve essere esatta e integrale; quando il giudicato riconosce un'obbligazione pecuniaria, il comando giudiziale comprende anche gli accessori di legge, quali interessi e rivalutazione monetaria maturati per il ritardo nell'adempimento.
- La mancata contestazione specifica dei conteggi analiticamente prodotti dalla parte creditrice consente al giudice dell'ottemperanza di considerarli non contestati e di ordinarne il pagamento, purché siano riferiti alle componenti del credito riconosciute dal giudicato.
- Quando l'Amministrazione abbia adempiuto soltanto alla sorte capitale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare al Commissario ad acta già nominato di liquidare e pagare le componenti accessorie residue entro un termine perentorio.
- Il protrarsi dell'inadempimento di un'obbligazione derivante da giudicato, con conseguente maturazione di interessi, rivalutazione e spese processuali, può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la valutazione di eventuali profili di danno erariale a carico dei funzionari responsabili.
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