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Ordinanza

Ordinanza n. 149/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: della deliberazione di Giunta regionale (la "dGr") 17.11.2025 n. XII/5337, avente ad oggetto la "approvazione del programma annuale di intervento per il finanziamento delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 26/2003 e alla luce dei criteri stabiliti dalla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. xi/4486" (doc 1) e relativo allegato 1 (doc 2) denominato "programma annuale di intervento per il finanziamento delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 26/2003", ricevuti in pari data (doc 3), nella parte in cui non è stata accolta l'istanza di finanziamento (prot. n. T1.2025.0158084 del 15.10.2025) presentata dal Comune di Bardello con Malgesso e Bregano, per interventi da attuare presso il sito interessato da abbandono di rifiuti su area privata ubicata su Strada Comunale "Tronchelina e Prada" in loc. Bregano; nonchè degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, inclusi, in quanto occorra, la nota regionale 06.11.2025 prot. comunale 8339 e la richiesta di integrazioni del 27.10.2025.

Giustizia amministrativa202600197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione regionale che ha approvato il programma annuale di finanziamento delle misure di prevenzione e precauzione nella gestione dei rifiuti, nella parte in cui non ha accolto la richiesta comunale di finanziamento per la rimozione di rifiuti abbandonati su area privata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

La controversia

Il Comune ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta regionale relativa al programma annuale di intervento per il finanziamento delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti, nonché gli atti presupposti e connessi, nella parte in cui è stata respinta la richiesta di finanziamento per interventi di rimozione e bonifica di rifiuti abbandonati su un'area privata. I rifiuti erano stati oggetto di un'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, rivolta ai proprietari dell'area, che non avevano provveduto alla rimozione. La Regione aveva ritenuto necessario, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento previsto dall'art. 17-bis, comma 6, della l.r. 26/2003, il perfezionamento dell'istanza mediante un'esplicita ordinanza contingibile e urgente di carattere sanitario o a tutela dell'igiene pubblica ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000. Il testo dell'ordinanza non riporta in modo specifico i motivi di ricorso dedotti dal Comune oltre alla contestazione del diniego di finanziamento e alla prospettazione del pericolo di percolamento nel terreno di sostanze nocive.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'art. 17-bis, comma 6, della l.r. 26/2003, nella formulazione vigente, subordini il finanziamento alla presenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica tali da comportare un intervento ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000. Ciò implica l'accertamento di una situazione di pericolosità immediata e attuale, nonché la sussistenza delle condizioni di urgenza ed emergenza che giustificano l'esercizio del potere extra ordinem. Nel caso concreto, il Comune non aveva accertato alcuna urgenza o emergenza sanitaria o igienico-sanitaria: l'ordinanza comunale richiamava la risalenza dell'abbandono dei rifiuti, constatato in più sopralluoghi, senza variazioni nella quantità e nella localizzazione. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il generico pericolo di percolamento di sostanze nocive non integrava un pericolo grave e irreparabile e poteva essere fronteggiato dal Comune mediante la rimozione dei rifiuti, ferma la possibilità di rivalsa nei confronti dei proprietari. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 17-bis, comma 6, l.r. 26/2003

    In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 11, che comportano un intervento ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, la Regione, ferma l’adozione dei provvedimenti d’urgenza di competenza, finanzia i progetti di intervento predisposti dai comuni interessati, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, sulla base dei rischi o dell’inquinamento in atto.

    La disposizione richiede, quale presupposto del finanziamento, un'emergenza sanitaria o di igiene pubblica che comporti un intervento ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000; occorre quindi una pericolosità immediata e attuale e la presenza di condizioni di urgenza ed emergenza.

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    eventuale intervento ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000

    Il riferimento presuppone una situazione di pericolo immediato e attuale dal punto di vista sanitario o dell'igiene pubblica, idonea a giustificare l'esercizio del potere contingibile e urgente.

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    eventuale ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006

    L'ordinanza adottata per la rimozione dei rifiuti abbandonati non dimostra, di per sé, la sussistenza dell'emergenza sanitaria o igienico-sanitaria richiesta dalla disciplina regionale del finanziamento.

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale sospensione dell'efficacia

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza di un pericolo grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Il finanziamento regionale previsto per interventi connessi a rischi o fenomeni di inquinamento derivanti dalla gestione dei rifiuti è subordinato all'accertamento di un'emergenza sanitaria o di igiene pubblica che comporti un intervento ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000.
  • Il presupposto dell'emergenza sanitaria o igienico-sanitaria richiede una situazione di pericolosità immediata e attuale, accompagnata da condizioni di urgenza ed emergenza tali da giustificare l'esercizio del potere contingibile e urgente; la mera presenza risalente di rifiuti abbandonati non è sufficiente.
  • L'adozione di un'ordinanza comunale ex art. 192 del d.lgs. 152/2006 per la rimozione di rifiuti abbandonati non equivale all'accertamento di un'emergenza sanitaria o di igiene pubblica rilevante ai fini dell'accesso al finanziamento regionale previsto dall'art. 17-bis, comma 6, della l.r. 26/2003.
  • In sede cautelare, la prospettazione generica del rischio di percolamento di sostanze nocive non dimostra un pericolo grave e irreparabile quando il rischio può essere fronteggiato mediante la rimozione dei rifiuti, ferma la possibilità dell'amministrazione di rivalersi nei confronti dei soggetti obbligati.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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