Cassazione Penale, Sentenza n. 20342/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta dell'11/05/2021, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; il motivo centrale affrontato in cassazione è l'applicazione del termine prescrizionale relativo al reato contestato (art. 186-bis cod. strada) risalente al 22/05/2016, con la conseguente estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha ritenuto che la sussistenza della causa estintiva (prescrizione) impedisce di procedere alla valutazione di merito dei motivi dedotti e impedisce la prosecuzione del processo davanti al giudice di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Di conseguenza è stata eliminata la sanzione amministrativa accessoria applicata dal giudice penale, rimettendo alla competenza del Prefetto di Caltanissetta l'accertamento e il prosieguo della procedura amministrativa ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. Disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto per gli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 186-bis cod. strada
reato aggiornato al 22/05/2016
Riferito come norma che disciplina il reato contestato; la Corte ha ritenuto che il relativo reato è estinto per prescrizione rispetto alla data indicata.
art. 224, comma 3, cod. strada
Stabilisce la competenza esclusiva del Prefetto ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria; la Corte ha interpretato che, essendo il reato estinto per prescrizione, la sanzione amministrativa imposta in sede penale deve essere eliminata e la relativa materia rimessa al Prefetto.
art. 129, ultimo comma, cod. proc. pen.
Richiamato a titolo di principio ma ritenuto inapplicabile nella fattispecie perché non è risultante il ricorrere di una causa di non punibilità rilevabile in questa sede; quindi la Corte non ha potuto applicare tale disposto per evitare la declaratoria di estinzione per prescrizione.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009; Cass., 23-1-1997, Bornigia; Cass., 24-6-1996, Battaglia)
sentenze citate nella motivazione
Principio affermato che, quando ricorre una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il giudice della cassazione deve procedere all'immediata declaratoria dell'estinzione e non può disporre la prosecuzione del processo mediante annullamento con rinvio; la declaratoria è obbligatoria e prevale sulla valutazione di merito.
Massime di principio
- Se in sede di cassazione emerge che il reato è estinto per prescrizione, la corte deve dichiarare immediatamente l'estinzione e non può rinviare il processo per riesaminare i motivi di merito.
- L'accertamento della prescrizione nel processo penale estingue il reato e impedisce la prosecuzione del giudizio criminale; le questioni di merito diventano irrilevanti ai fini della decisione sulla estinzione.
- Quando la sanzione amministrativa accessoria è stata inflitta in sede penale ma il reato viene dichiarato estinto per prescrizione, la competenza circa l'accertamento e l'applicazione della sanzione amministrativa spetta al Prefetto ai sensi dell'art. 224 cod. strada; il giudice penale deve eliminare tale sanzione.
- Non è possibile applicare in cassazione il disposto dell'art. 129, ultimo comma, c.p.p. (non punibilità) se non è evidente e documentato il ricorrere di una causa di non punibilità; in assenza di ciò la dichiarazione di prescrizione prevale.
- In situazioni simili è opportuno, per la difesa, evidenziare tempestivamente il decorso dei termini di prescrizione e richiedere la declaratoria dell'estinzione per evitare il proseguimento improprio del processo.
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