Ordinanza n. 1481/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richieste del Comune di Pisa di escussione di tre polizze fideiussorie a garanzia di obblighi pro quota relativi a opere di urbanizzazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha riassunto dinanzi al TAR, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., le domande già proposte davanti al Tribunale ordinario, dopo che quest’ultimo aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Ha chiesto l’accertamento negativo del diritto del Comune di Pisa di escutere tre polizze fideiussorie rilasciate da SACE BT a garanzia degli obblighi pro quota assunti dalla ricorrente nell’ambito di una convenzione urbanistica per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, nonché l’accertamento dell’obbligo della garante di respingere le richieste e di non agire in regresso. La ricorrente ha dedotto di avere adempiuto integralmente ai propri obblighi e che le richieste di escussione riguardassero inadempimenti imputabili ad altre consorziate. SACE BT, Generali Italia e il Consorzio hanno eccepito, tra l’altro, la mancata riproposizione da parte del Comune delle domande riconvenzionali formulate nel giudizio civile. Il Comune ha nuovamente eccepito il difetto di giurisdizione del TAR, richiamando anche una clausola convenzionale di devoluzione delle controversie al giudice ordinario, e ha sostenuto nel merito l’esistenza di obblighi ulteriori rispetto alla sola esecuzione delle opere fognarie.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario e ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sospendendo il giudizio. La domanda principale è stata qualificata come accertamento negativo del diritto del Comune di escutere le polizze fideiussorie, avente a oggetto l’estensione oggettuale della garanzia e il contenuto del contratto di fideiussione, non già l’accertamento principale dell’inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica. Sebbene le convenzioni urbanistiche rientrino, quanto a formazione, conclusione ed esecuzione, nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., tale giurisdizione non si estende alle controversie su diritti soggettivi privi di connessione, anche mediata, con l’esercizio di un pubblico potere. Nel caso concreto il Comune agisce nell’ambito privatistico dell’escussione della garanzia, senza esercitare poteri pubblici, sicché opera il criterio affermato dalle Sezioni Unite per le controversie relative all’escussione di polizze fideiussorie poste a garanzia di oneri di urbanizzazione e penali. Il TAR ha inoltre rilevato che, nella translatio iudicii, le domande devono essere ritualmente riproposte davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a.; il Comune non ha riproposto le proprie domande riconvenzionali, con conseguente possibile improcedibilità delle domande condizionate riproposte dalle altre parti. Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, c.p.a.
a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, le domande formulate innanzi al giudice che ha declinato la giurisdizione devono essere riproposte innanzi al giudice amministrativo con il rispetto delle forme processuali previste dal codice di rito amministrativo
La translatio iudicii richiede la rituale riproposizione delle domande davanti al giudice munito di giurisdizione; tale riproposizione impedisce il maturare di preclusioni e decadenze.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
formazione, conclusione ed esecuzione
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative agli accordi sostitutivi o integrativi di provvedimenti e, secondo il richiamo del giudice, alle convenzioni urbanistiche; tale previsione non comprende i diritti soggettivi privi di connessione con l’esercizio di un pubblico potere.
art. 11 l. 241/1990
accordi sostitutivi di provvedimento
Le convenzioni urbanistiche sono ricondotte agli accordi sostitutivi di provvedimento, ma ciò non determina automaticamente la giurisdizione amministrativa su ogni controversia collegata alla convenzione.
art. 7 d.lgs. 104/2010
È richiamato quale fondamento del limite della giurisdizione amministrativa alle controversie concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente all’art. 367, comma 1, c.p.c., la base normativa della sospensione del giudizio nelle more della decisione sul conflitto di giurisdizione.
art. 367, comma 1, c.p.c.
Richiamato quale fondamento della sospensione del processo in pendenza della definizione del conflitto negativo di giurisdizione.
art. 1949 c.c.
Richiamato nelle domande riconvenzionali di SACE BT relative alle ragioni di regresso del fideiussore.
art. 1950 c.c.
Richiamato nelle domande riconvenzionali di SACE BT relative alle ragioni di regresso del fideiussore.
art. 1953 c.c.
Richiamato dalla domanda di rilievo del fideiussore proposta da Generali Italia.
Massime di principio
- La controversia sull’escussione, da parte di un Comune, di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia di obblighi relativi a una convenzione urbanistica appartiene alla giurisdizione ordinaria quando abbia a oggetto l’estensione e il contenuto del contratto di garanzia e la pubblica amministrazione agisca nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare neppure mediatamente pubblici poteri.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle convenzioni urbanistiche, relativa alla loro formazione, conclusione ed esecuzione, non si estende ai diritti soggettivi privi di connessione, anche mediata, con l’esercizio di un pubblico potere.
- Nella translatio iudicii, le domande proposte davanti al giudice privo di giurisdizione devono essere ritualmente riproposte davanti al giudice munito di giurisdizione, nel rispetto delle forme del relativo rito; la mera riassunzione non conserva automaticamente tutte le domande e, in mancanza di riproposizione, possono divenire improcedibili anche le domande condizionate delle altre parti.
- Il giudice amministrativo che ritenga sussistente un conflitto negativo di giurisdizione deve rimettere gli atti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e sospendere il giudizio nelle more della decisione definitiva sul conflitto.
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