Sentenza n. 1975/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
Con ricorso n. 161 del 2025: per la richiesta di chiarimenti in sede di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV n. 6848 del 2024. Con ricorso per motivi aggiunti depositati in data 13 ottobre 2025: per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità dei seguenti atti: 1) della nota prot. 9356 dell’8.10.2025 con la quale è stata disposta la risoluzione della convenzione di concessione rep. n.4 del 30.12.2019; 2) ove lesivo dell’atto di avvio del procedimento del 29.9.2025; 3) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso, conseguenziali non ancora conosciuto con riserva espressa di ulteriori motivi aggiunti/integrativi ove lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di chiarimenti sull'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6848/2024 e, con motivi aggiunti, risoluzione della convenzione di concessione per variante sostanziale del progetto
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente e amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha chiesto chiarimenti ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a. sulle modalità di esecuzione della sentenza n. 6848/2024, che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione degli atti di sospensione del procedimento autorizzativo ambientale e degli effetti della concessione relativa all'ampliamento cimiteriale e all'impianto crematorio. La ricorrente sosteneva che il Comune dovesse riattivare la concessione e definirne l'esecuzione. Con motivi aggiunti ha poi chiesto la declaratoria di nullità della risoluzione della convenzione dell'8 ottobre 2025, deducendo violazione ed elusione del giudicato. In particolare, ha contestato che il Comune avesse risolto il contratto senza previa definizione dell'AUA, senza pronunciarsi sulle osservazioni presentate, sospendendo sine die il procedimento AUA, senza esaminare la revisione del piano economico-finanziario, senza valutare lo stralcio dell'impianto crematorio e prima della scadenza del termine procedimentale che lo stesso Comune aveva indicato. La risoluzione era stata motivata dalla realizzazione di due linee di cremazione, anziché una, ritenuta variante sostanziale rispetto al progetto contrattuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per chiarimenti. La sentenza n. 6848/2024 aveva respinto l'appello confermando la decisione del TAR senza modificarne l'effetto conformativo; pertanto, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., la competenza sul giudizio di ottemperanza spettava al TAR, non al Consiglio di Stato. La sentenza precedente aveva stabilito la legittimità della sospensione temporanea degli effetti del contratto, lasciando salvo il potere del Comune di assumere successive determinazioni. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha respinto la domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato, rilevando che la risoluzione costituiva esercizio di un nuovo e autonomo potere amministrativo, esercitato in un ambito non precluso dal giudicato. La verifica della legittimità della risoluzione richiedeva quindi un giudizio di cognizione sulle singole censure e non poteva essere svolta in sede di ottemperanza. Riqualificata la domanda come azione di annullamento, il Consiglio di Stato ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e indicato come giudice competente il TAR per la Campania, disponendo la riassunzione del giudizio nel termine di legge. Le spese sono state compensate per metà e per metà poste a carico della ricorrente, per complessivi 5.000 euro, in favore del Comune e della Regione.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.a.
richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione del giudicato
La richiesta di chiarimenti sull'esecuzione del giudicato deve essere proposta davanti al giudice competente per l'ottemperanza secondo i criteri dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
art. 113, comma 2, c.p.a.
la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado
Quando il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR senza modificarne il contenuto dispositivo e conformativo, la competenza per l'ottemperanza resta del TAR; il Consiglio di Stato è competente se la sentenza di primo grado è riformata o se viene modificato l'effetto conformativo.
art. 32, comma 2, c.p.a.
il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali
La domanda proposta in sede di ottemperanza può essere riqualificata come azione di annullamento quando il nuovo atto è contestato per vizi propri e non per violazione o elusione del giudicato; in tal caso il giudizio può essere convertito e riassunto davanti al giudice competente.
art. 1, comma 61, l. reg. Campania n. 27/2019
La disposizione regionale, entrata in vigore prima della domanda di autorizzazione, aveva legittimato la sospensione del procedimento autorizzativo relativo al nuovo impianto crematorio, con conseguente sospensione degli effetti della concessione.
art. 182, comma 3, d.lgs. 50/2016
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla revisione del piano economico-finanziario della concessione, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito dal Consiglio di Stato, essendo stata devoluta al TAR nell'ambito dell'azione di annullamento.
Massime di principio
- La competenza per il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del TAR confermata dal Consiglio di Stato appartiene al TAR quando la pronuncia d'appello mantiene invariati il contenuto dispositivo e l'effetto conformativo della sentenza di primo grado; la competenza del Consiglio di Stato sussiste invece quando la sentenza di primo grado è riformata o quando l'effetto conformativo viene modificato.
- La portata del giudicato amministrativo si ricostruisce mediante la lettura congiunta del dispositivo e della motivazione, correlata al petitum e alla causa petendi, nonché ai motivi portanti della decisione. L'effetto conformativo vincola l'amministrazione alla successiva attività conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia, ma non impedisce l'esercizio dei poteri che il giudicato abbia lasciato liberi.
- Un nuovo provvedimento amministrativo sopravvenuto integra violazione o elusione del giudicato, suscettibile di declaratoria di nullità in sede di ottemperanza, solo quando incide su un ambito già conformato dalla pronuncia; se invece esercita un potere autonomo lasciato libero dal giudicato, la sua legittimità deve essere contestata con un'azione di annullamento in sede di cognizione.
- Quando i motivi aggiunti proposti in sede di ottemperanza contestano vizi propri di un nuovo provvedimento e la domanda non è fondata sulla violazione o elusione del giudicato, il giudice deve qualificare la domanda secondo i suoi elementi sostanziali e, se ne ricorrono i presupposti, disporre la conversione in azione di annullamento e la riassunzione davanti al giudice competente.
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